E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2022 il decreto 21 ottobre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico che stabilisce criteri, modalità e condizioni per l’accesso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale al fine di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici.
A decorrere dall’anno 2022, sono destinate risorse pari a 150 milioni, sotto forma di contributo a fondo perduto, alle imprese aventi determinati requisiti ma di qualsiasi dimensione ed operanti sull’intero territorio nazionale.
Una quota pari al 50% delle risorse annualmente destinate al Fondo è riservata alle imprese energivore.
I termini per la presentazione delle domande saranno definiti dal Ministero con successivo provvedimento.
Risorse finanziarie disponibili
All’attuazione degli interventi del Fondo sono destinate risorse pari a euro 150.000.000,00 (centocinquanta milioni) a decorrere dall’anno 2022, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico.
Una quota pari al 50% (cinquanta per cento) delle risorse annualmente destinate al Fondo è riservata alle imprese energivore.
Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento GBER.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare degli interventi del Fondo le imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda di accesso, si trovano nelle seguenti condizioni:
- essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- operare in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività’ economiche ATECO 2007;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come previsto dall’art. 1, paragrafo 4, lettera c) del regolamento GBER;
- non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.
Programmi di investimento ambientali ammissibili
Sono ammissibili all’intervento del Fondo programmi di investimento, eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale, che perseguono una o più delle seguenti finalità:
- conseguimento nell’ambito dell’unità produttiva oggetto di intervento di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa;
- uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate, nell’unità produttiva oggetto dell’intervento;
- cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell’unità produttiva oggetto dell’investimento, attraverso l’implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate.
Procedura di accesso
Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.
I termini per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti dal Ministero con successivo provvedimento.
1) Fondo transizione industriale cambiamenti climatici: i beneficiari
I soggetti beneficiari degli interventi del Fondo sono quelle imprese operanti nel territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda di accesso:
- siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- operino in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non siano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come previsto dall’art. 1, paragrafo 4, lettera c) del regolamento GBER;
- non abbiano ricevuto e, successivamente, non abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- siano in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.
2) Fondo transizione industriale cambiamenti climatici: gli investimenti ammessi
Sono ammissibili all’intervento del Fondo programmi di investimento che perseguono una o più delle seguenti finalità:
- conseguimento nell’ambito dell’unità produttiva oggetto di intervento di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa;
- uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate, nell’unità produttiva oggetto dell’intervento;
- cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell’unità produttiva oggetto dell’investimento, attraverso l’implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate.
I programmi di investimento predetti possono essere eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale.
3) Fondo transizione industriale cambiamenti climatici: spese ammissibili
Sono ammissibili le spese riferite all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni.
Dette spese riguardano:
- suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% (dieci per cento) dell’investimento complessivamente ammissibile;
- opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% (quaranta per cento) dell’investimento complessivamente ammissibile;
- impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
- programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.
4) Fondo transizione industriale cambiamenti climatici: procedura di accesso
Per accedere alle agevolazioni si darà luogo ad una procedura valutativa con procedimento a sportello.
Tuttavia, non si esclude la possibilità di adottare una procedura valutativa a graduatoria nell’eventualità del raggiungimento di particolari obiettivi ambientali.
Si attende quindi un successivo provvedimento attraverso il quale il Ministero stabilirà i termini per la presentazione delle domande di agevolazione così come tutte le specificazioni per la corretta attuazione dell’intervento.
Ai fini dell’accesso al Fondo, l’impresa proponente trasmette al Soggetto gestore una specifica domanda di agevolazione, sulla base degli schemi e con le modalità di presentazione che saranno resi disponibili sul sito del Soggetto gestore Invitalia con congruo anticipo rispetto all’apertura dello sportello agevolativo.
Nell’ambito della domanda di agevolazione, l’impresa è tenuta a:
- dichiarare il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto;
- allegare uno studio o documento realizzato da soggetti qualificati che definisca lo stato dell’arte dell’unità produttiva, gli interventi da attuare al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali e i risultati attesi a seguito della realizzazione degli interventi;
- indicare le finalità, tra quelle appena dettagliate nel paragrafo programmi di investimenti ambientali ammissibili, alle quali è destinato il programma di investimento;
- fornire le ulteriori informazioni e allegare la documentazione indicate con successivo provvedimento del Ministero.
Lo studio realizzato da soggetti qualificati dovrà quindi individuare obiettivi di efficienza del programma proposto, misurabili e monitorabili, nonché i pertinenti indicatori.
5) Fondo transizione industriale cambiamenti climatici: obblighi per i beneficiari
L’impresa beneficiaria è tenuta a:
- tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento;
- consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal soggetto gestore, dal Ministero, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell’Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
- corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal soggetto gestore o dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
- comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento;
- adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 125 e seguenti della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni;
- mantenere le immobilizzazioni agevolate, per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dalla data di ultimazione dell’investimento, nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata, fatta salva la possibile sostituzione di beni che diventino obsoleti o inutilizzabili;
- non delocalizzare l’attività economica interessata dall’investimento in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata;
- non delocalizzare l’attività economica interessata dall’investimento, dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell’ambito territoriale del già menzionato sito, in ambito nazionale, dell’Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata.
Per maggiori informazioni e supporti potete contattare la vostra Associazione territoriale di riferimento.