A decorrere dall’anno 2023, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line.
Rispetto all’anno 2022, quindi:
- viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione;
- non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali. Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
A decorrere dall’anno 2023, il credito d’imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno, che costituisce tetto di spesa, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1.
Ai fini della concessione del credito d’imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90.
Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla vostra Associazione Territoriale.