Fornite le istruzioni dall’Inps alle aziende per l’applicazione dell’esonero contributivo in favore dei lavoratori dipendenti che la legge di bilancio (legge n. 197/2022) ha previsto dal 1° gennaio 2023 pari al 2% per le retribuzioni, che mensilmente si collocano entro la soglia di 2.692 euro e pari al 3% per i dipendenti che percepiscono una retribuzione imponibile previdenziale non superiore a 1.932 euro mensili.
In entrambe le situazioni la retribuzione di riferimento può essere maggiorata a dicembre dell’ammontare della tredicesima ovvero dei ratei se la mensilità supplementare è pagata ogni mese.
Nella circolare l’Inps, oltre a ribadire che l’esonero non incide su rendimento pensionistico in quanto la differenza è finanziata dallo stato, fornisce importanti precisazioni con riguardo ai lavoratori per i quali, nel medesimo periodo di paga, possono essere inviate più denunce mensili (ad esempio, lavoratori che trasformano il contratto da tempo parziale a tempo pieno o viceversa) o per i casi di passaggi da un datore di lavoro all’altro senza soluzione di continuità nonché nei transiti dei dipendenti da una posizione contributiva ad un’altra facente capo sempre al medesimo datore di lavoro. Diverso è il caso dei lavoratori che intrattengono più rapporti di lavoro con diversi datori ed in tale evenienza i massimali operano autonomamente. Altri chiarimenti riguardano l’incidenza della tredicesima corrisposta a dicembre e l’incidenza dei ratei della tredicesima nei casi in cui vengano erogati nei singoli mesi circostanza che comporta che l’aliquota di sconto per lo stesso dipendente possa variare da un mese all’altro.
L’Inps precisa altresì che l’esonero, oltre a non configurarsi come aiuto di Stato non è subordinato nè al rispetto dei principi in materia di incentivi nè alla regolarità contributiva in quanto non costituisce una misura a favore dei datori di lavoro. La riduzione contributiva è inoltre cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dall’attuale legislazione nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta (datore di lavoro e lavoratore).
L’Inps infine rende note le modalità di compilazione dei flussi contributivi e le aziende, impossibilitate ad esporre l’esonero contributivo nel flusso di gennaio 2023, potranno usufruire del flusso di competenza di febbraio 2023.
Gli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di riferimento sono a disposizione per ogni informativa e chiarimento.