Home News tematicheAmbiente e energia Disposizioni per il passaggio di aziende a combustibili alternativi compreso il CSS: art. 4-bis legge Aiuti Quater

Disposizioni per il passaggio di aziende a combustibili alternativi compreso il CSS: art. 4-bis legge Aiuti Quater

di Unindustria Calabria

Si ritiene utile ricordare le principali misure in materia ambientale introdotte con la conversione in legge del cosiddetto DL” Aiuti quater”, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica:

  • – Articolo 4-bis (Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi): viene previsto  che fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali, siano da qualificarsi come modifiche non sostanziali. Ciò al fine di fronteggiare l’eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e consentire il riempimento degli stoccaggi nonchè di massimizzare l’impego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale. I gestori di tali impianti possono procedere alla sostituzione del combustibile per un periodo di sei mesi, previa comunicazione all’autorità competente al rilascio della VIA, ove prevista, e dell’AIA e salvo non ricevano un motivato diniego nei trenta giorni successivi. Si richiede, comunque, il rispetto dei limiti di emissione nell’atmosfera previsti dalla normativa unionale o, in mancanza, quelli previsti dalle norme nazionali o regionali. I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all’autorità competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale ove prevista e dell’autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione, il gestore dell’impianto avvia la sostituzione con il combustibile scelto, salvo l’autorità competente non adotti un provvedimento di diniego motivato entro il medesimo termine. L’autorità può assumere determinazioni in via di autotutela ai fini della revoca del provvedimento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, oppure ai fini dell’annullamento d’ufficio del provvedimento, se illegittimo e sussistendone le ragioni di interesse pubblico. Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione.
  • Nella stessa logica il TAR UMBRIA, con recente sentenza, rende possibile sostituire combustibile di origine fossile con il Css. In conseguenza, sostituire il metano con Css non richiede una valutazione di impatto ambientale, tutte le volte che non si incrementi la capacità produttiva autorizzata (art 35, comma 3, DL 77/2021) e se anche si incrementi la capacità produttiva, fino al 31 marzo 2024, la modifica impiantistica necessaria non è di tipo “sostanziale” e quindi non fa scattare la necessità di una valutazione di impatto ambientale. Secondo il TAR Umbria se non si incrementa la capacità produttiva anche successivamente al 31 marzo 2024 il Css potrà sostituire il combustibile fossile. Il TAR UMBRIA si basa su una norma (art 35, comma 3 legge 29 luglio 2021 di conversione in legge DL 77/2021) che utilizza il parametro della capacità produttiva preesistente quale presupposto dell’autorizzazione ad utilizzare il Css.

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