Home News tematicheLavoro, relazioni industriali e welfare Conversione in legge del Decreto Milleproroghe – Le misure in materia di lavoro e previdenza

Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la legge n. 14 del 24 febbraio 2023, di conversione del c.d. Decreto milleproroghe.

Si riportano di seguito le disposizioni di interesse in materia di lavoro e sicurezza.

Adeguamento alla normativa antincendio (art. 2, comma 9-bis; art. 5, comma 5; art. 12-bis) – Spiccano le strutture sanitarie e le attività turistico-alberghiere

In relazione all’adeguamento alla normativa antincendio, si segnalano le seguenti disposizioni contenute nel DL n. 198/2022, come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023.

Il comma 9-bis dell’articolo 2 proroga di tre anni alcuni termini per l’adeguamento alla normativa antincendio delle strutture sanitarie. Tali termini riguardano gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio e che per cause di forza maggiore, dovute all’emergenza epidemiologica da Covid19, sono state impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste.

L’art. 5, comma 5, ha prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di adeguamento antincendio degli edifici scolastici esistenti al decreto del Ministro dell’interno 26 giugno 1992. La proroga al 31 dicembre 2024 è valida anche per le strutture che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale.

La medesima proroga è stabilita per l’adeguamento alla normativa antincendio di istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero della Cultura e di altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

L’art. 12-bis stabilisce che le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell’Interno 16 marzo 2012, devono completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024. La condizione è che sia presentata al Comando dei Vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, la SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei prescrizioni disciplinate dalle specifiche regole tecniche (resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi).

Per i rifugi alpini il termine di adeguamento è fissato al 31 dicembre 2023.

Somministrazione di lavoro a tempo determinato

Nel dettaglio, viene prevista la proroga, dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025, della disposizione che consente all’utilizzatore, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia stato stipulato a tempo determinato, l’impiego in missione del medesimo lavoratore somministrato, per periodi superiori a ventiquattro mesi, anche non continuativi, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Lavoro agile per i lavoratori fragili

Viene disposta per i lavoratori fragili, sia pubblici che privati, la proroga, dal 31 marzo al 30 giugno 2023, del diritto a rendere la prestazione in modalità agile, secondo modalità semplificate che non prevedono la stesura dell’accordo individuale.

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. In ogni caso resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Isopensione

Il comma 5-bis dell’art. 9 modifica il comma 160, art. 1, legge n 205/2017, prevedendo la proroga al 2026 dell’estensione da quattro a sette anni del periodo, successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, entro cui i lavoratori, coinvolti nei piani di esodo anticipato di cui all’art. 4, comma 1, della legge 92/2012 (c.d. isopensione), devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato.

Lavoro agile per i genitori di figli minori di 14 anni

Viene disposta la proroga al 30 giugno 2023 del diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Tale diritto può essere esercitato anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Fondo Nuove Competenze

Viene estesa l’operatività del Fondo Nuove Competenze per tutto il 2023.

Dunque, anche per l’anno 2023, i contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale possono prevedere specifiche intese di rimodulazione di parte dell’orario di lavoro al fine di consentire al personale la frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze, in relazione a mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa.

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