Il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è escluso da imponibilità fiscale ma non da quella contributiva. La modifica è intervenuta in sede di conversione del decreto legge 14 gennaio 2023 e precisamente nell’art. 1 della legge 10 marzo 2023 n. 23.
Resta fermo il limite di 200 euro dell’erogazione di tali buoni superato il quale tutto l’importo, anche quello sotto soglia, concorre alla formazione di materia imponibile sia ai fini fiscali che contributivi. In aggiunta resta operativo il generale limite di esenzione, sia fiscale che contributivo, delle erogazioni e compensi in natura del quale si può anche eventualmente tenere conto per gestire al meglio la imponibilità contributiva del buono carburante.
Per ogni chiarimento in materia anche in riferimento al ricorso ad altre forme analoghe di welfare aziendale e fringe benefit è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.