Si informa che, a decorrere dal 17 maggio 2023, il termine di presentazione dei ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di reiezione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO) è fissato in 30 giorni (e non più 60).
E’ quanto stabilito dal nuovo regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Inps che sostituisce quello previgente.
Il suddetto Regolamento, infatti, all’art. 5, recante “Disposizioni particolari in materia di termini di presentazione dei ricorsi relativi ai trattamenti di integrazione salariale”, dispone quanto segue:
“Avverso il provvedimento dell’INPS di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale ordinaria è ammesso ricorso al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento.”
L’INPS, con recente circolare e con successivo messaggio ha illustrato le citate nuove disposizioni.
Si precisa che la nuova tempistica illustrata troverà applicazione con riferimento ai provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale notificati successivamente alla data del 17 gennaio 2023.
Per ogni necessità di chiarimenti sulle singole casistiche aziendali e per supporti nei rapporti con l’INPS, anche relativamente alla redazione dei ricorsi, sono a disposizione gli uffici della sede Territoriale di riferimento.