Con recente messaggio, l’INPS, nel dettare le regole per le nuove sanzioni in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, rende noto che la nuova sanzione è applicabile anche retroattivamente.
L’istituto previdenziale, precisa infatti, che la natura punitiva della sanzione prevista dalla norma, conformemente agli articoli 3 e 35 della Costituzione, alla Corte Europea dei diritti dell’uomo ed all’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale in ordine a fattispecie analoghe (sentenze 63/2019 e 193/ 2016) rende sostenibile un’equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio di retroattività in “Bonam Partem”. Quanto sopra salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
Ricordiamo che la nuova normativa introdotta dall’art. 23 del decreto lavoro (decreto legge n. 48/2023) stabilisce che, nei casi di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, per un importo non superiore a 10 mila euro annui, è applicabile la sanzione da una volta e mezzo a quattro volte la sanzione non versata in luogo delle precedenti sanzioni molto più gravose. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Per ogni necessità di informazioni e supporti , anche nei rapporti con l’INPS, sulle modalità di gestione delle singole casistiche, è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.