Home News tematicheLavoro, relazioni industriali e welfare Cigo ordinaria per caldo – Edilizia e settore Agricolo – Esenzione dai limiti temporali – Pubblicato in G.U. il D.L. 98/2023

Cigo ordinaria per caldo – Edilizia e settore Agricolo – Esenzione dai limiti temporali – Pubblicato in G.U. il D.L. 98/2023

di Unindustria Calabria

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il DL 98/2023, contenente misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori a causa della emergenza climatica, con particolare riferimento ai rischi connessi dalle temperature elevate registrate nelle scorse settimane.

Il decreto si rivolge alle aziende del settore dell’edilizia e dell’agricoltura e prevede specifiche esenzioni dai limiti temporali per cause connesse ad emergenze climatiche tra cui, ad esempio, l’eccesso di calore.

COSA PREVEDE

Il decreto prevede l’esclusione dal computo generale dei limiti temporali delle richieste di Cassa Integrazione Guadagni (Ordinaria e Agricola) per eventi connessi all’emergenza climatica per come già avvenuto, ad esempio, per le causali connesse alla pandemia da COVID-19.

PER QUALE DURATA

Le sospensioni/riduzioni di orario con intervento della CIG devono ricadere nel periodo compreso tra il 01/07/2023 ed il 31/12/2023.

Settore EDILE

  1. imprese industriali ed artigiane dell’edilizia ed affini;
  2. imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  3. imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei (escluse le aziende che operano in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione).

I periodi di intervento di detta CIG non rientrano nel computo delle 52 settimane massime di utilizzo previste dalla normativa generale.

Settore AGRICOLO

Il decreto prevede, per le aziende del settore, la possibilità di ricorso alla specifica CIG (CISOA) per le intemperie climatiche legate all’eccesso di calore e per i soli operai agricoli a tempo indeterminato.

I periodi di intervento di detta CIG

  • non vengono conteggiati nei 90 giorni di integrazione salariale (tetto massimo) previsti nell’anno;
  • i giorni di CIG vengono conteggiati come “lavorati” ai fini del raggiungimento delle 181 giornate di effettivo lavoro in base alle quali gli operai vengono qualificati come lavoratori a tempo indeterminato;
  • l’autorizzazione alla fruizione della CIG, erogata direttamente dall’INPS, sarà emessa dal Dirigente della sede INPS competente per territorio

PROCEDURE OPERATIVE

In attesa di eventuali istruzioni INPS specifiche, al momento risultano applicabili le procedure di richiesta di intervento della CIG per avverse condizioni meteo.

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il decreto, infine, delinea la possibilità che il Ministero del Lavoro e quello della Salute possano favorire la sottoscrizione di specifici protocolli, in analogia a quanto già fatto nel periodo di emergenza sanitaria, tra Associazioni Datoriali ed Organizzazioni Sindacali finalizzate alla adozione di procedure per la piena attuazione delle previsioni di tutela del TU in materia di sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/2008, per i lavoratori esposti alle emergenze climatiche.

Le intese di tali protocolli potranno essere recepite in un decreto congiunto tra i due Ministeri.

Gli uffici della sede Territoriale di riferimento restano a disposizione per ogni necessità e supporto.

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