Il decreto lavoro (D.L. n. 48/2023 convertito in legge 3 luglio 2023 n. 85) all’art. 40 ha previsto, come noto, solo per quest’anno ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico, un innalzamento a 3 mila euro del limite di esenzione dei fringe benefit.
Inoltre, solo per costoro, tra i benefit da includere nella soglia di esenzione, rientrano anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Il limite di 300 euro è valido anche per i benefit che, per scelta del lavoratore, sono stati, in tutto o in parte, concessi in luogo dei premi di risultato detassabili. L’agevolazione è cumulabile con l’esenzione di 200 euro prevista per i buoni benzina. Sotto l’aspetto soggettivo, il fisco precisa che i 3 mila euro sono applicabili sia ai dipendenti sia alle persone che percepiscono reddito assimilati come i co.co.co.
Ora di recente è intervenuta, in materia, l’Agenzia delle Entrate, che ha disposto che l’agevolazione fino a 3000 euro spetta in misura intera a ciascun genitore, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi (e non si riduce se il figlio è a carico al 50%) e spetta altresì nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione poiché per i figli percepisce l’assegno unico universale.
Per ogni informazione sulle formalità da seguire e supporti anche per gli eventuali accordi per erogazione dei benefit in luogo dei premi di risultato detassabili gli uffici della sede Territoriale sono a disposizione.