La riduzione delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore, introdotta dall’art. 23 del decreto lavoro – DL 48/2023 – (nostra notizia del 19 giugno 2023 dal titolo “Omesso versamento ritenute previdenziali”) potrebbe tramutarsi in un azzeramento delle stesse perlomeno per i casi ancora non pendenti e non definiti.
Infatti lo stesso articolo 23 del decreto lavoro, al comma 2, estende, limitatamente a questo specifico illecito amministrativo, il periodo di decadenza previsto (dall’art. 14 della legge 689/1981) per la contestazione della violazione rispetto alla data di accertamento della stessa, il quale, rispetto ai canonici 90 giorni (per i trasgressori residenti in Italia), viene fissato, per i periodi dal 1° gennaio 2023, alla fine del secondo anno rispetto a quello in cui l’illecito è stato commesso (una violazione avvenuta il 20 luglio 2023 potrà essere contestata entro il 31 dicembre 2025) agevolando certamente l’azione ispettiva/sanzionatoria visto che le notificazioni di illecito in tema di ritenute previdenziali omesse raramente riuscivano a rispettare il limite dei 90 giorni. Ma se la nuova norma dilata il termine ordinario di decadenza portandolo alla fine del biennio, se ne deduce che, per gli illeciti riconducibili a periodo precedenti al 1° gennaio 2023, il termine resti quello dei 90 giorni, sicché i procedimenti pendenti, laddove la contestazione non sia stata tempestivamente notificata al trasgressore, sarebbero da archiviare con conseguente annullamento totale delle sanzioni addebitate.
L’INPS, nella circolare, non ha, almeno espressamente, previsto in questi casi un intervento in autotutela per l’archiviazione automatica di questi casi per cui le aziende interessate che rientrano in queste fattispecie devono attivarsi per attivare la procedura di contestazione per il relativo annullamento.
Gli uffici della sede Territoriale di riferimento sono a disposizione per ogni chiarimento e necessità.