Si segnala che sono stati chiesti dalla Provincia di Novara al MASE (Ministero Ambiente e Sviluppo Economico) dei chiarimenti in materia di cessazione della qualifica di rifiuto per materiali conformi alla CSR (concentrazioni soglia di rischio) o ai valori di CSC (concentrazioni soglia di contaminazione).
In particolare, sono stati formulati due quesiti:
- se, nell’ambito di interventi di bonifica di siti contaminati, i materiali originati dal trattamento effettuato mediante impianto mobile da autorizzare ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, possano cessare la qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter qualora rispettino le CSR stabilite dal progetto di bonifica approvato;
- Se possano cessare la qualifica di rifiuto i materiali derivanti dal trattamento, ad esempio con codice EER 17.05.04, sottoposti a lavorazioni quali cernita/selezione, riduzione volumetrica, vagliatura, oppure “soil washing”, biorisanamento, desorbimento termico, ecc. che, oltre alle caratteristiche previste dalle norme UNI e dal test di cessione previsti dal D.M. 152/2022, abbiano valori di contaminazione conformi alla colonna A) o alla colonna B) della tabella 1 all’allegato V alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 in base alla destinazione d’uso del sito dove i materiali verranno impiegati.
Per quanto riguarda il primo quesito, il MASE osserva che l’attività oggetto del quesito rientra nell’ambito di applicazione della Parte IV, Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006 recante “Bonifica dei siti contaminati” e che l’impianto mobile in in questione effettua sul terreno contaminato operazioni di decontaminazione finalizzate a ricondurre ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni di soglie di rischio (CSR) il terreno stesso, nel rispetto delle condizioni stabilite nel progetto autorizzato. Per tale ragione, secondo il MASE il caso prospettato rientrerebbe tra gli “interventi ex-situ on site con movimentazione e rimozione dei materiali e suolo inquinato, ma con trattamento nell’area del sito stesso e possibile riutilizzo”, come definiti nell’Allegato 3 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n.152/2006. In questo senso, richiamando il comma 7 dell’art. 242 disciplinante l’autorizzazione del Progetto Operativo di Bonifica, il MASE chiarisce che “non appare possibile attribuire la qualifica di “end of waste” a tali materiali in quanto la loro eventuale qualifica come rifiuto non rileva finché sono gestiti all’interno del progetto di bonifica. Infatti, la loro ricollocazione nel sito in bonifica, così come il trattamento, deve essere prevista espressamente dal Progetto di Bonifica la cui approvazione costituisce l’autorizzazione al trattamento e all’utilizzo in loco”.
Per quanto riguarda il secondo quesito, invece, il MASE richiama le disposizioni del Decreto legislativo 152/2006 e della casistica riferibile alle Linee Guida SNPA 41/2022 per l’applicazione della disciplina end of waste. Chiarisce poi che, nel rispetto della dei criteri e dei requisiti richiesti da tali LG, solo in caso di conformità con la colonna A) è possibile la cessazione della qualifica di rifiuto. Considerazioni diverse, continua ancora il MASE, potrebbero essere fatte nel caso in cui il materiale, soddisfacendo i requisiti di cui all’art. 184-bis, possa essere qualificato come sottoprodotto, con richiamo all’ambito delle “opere” definite dal D.P.R. 120/2017, tra le quali non sono però ricompresi gli interventi di bonifica, MISO e MISP.