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Congedo straordinario e permessi legge n. 104/199 – Possibile per più lavoratori ma alternativamente e non negli stessi giorni

L’INPS, con recente messaggio, ha fornito indicazioni relative alla gestione sia del congedo straordinario per disabili gravi di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001, che dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992, in favore di più richiedenti per assistere, nello stesso periodo, il medesimo soggetto con disabilità in situazione di gravità.

Nel rammentare le novità normative in materia introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 e relative successive istruzioni INPS, l’istituto ricorda che il predetto decreto non ha modificato la precedente normativa ai sensi della quale, ad eccezione dei genitori, il congedo straordinario di cui trattasi ed i permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave.

Tuttavia, precisa l’INPS, dal combinato disposto delle due normative, si evince che, fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile (essendo stato eliminato il principio del “Referente Unico” dell’Assistenza”) autorizzare sia la fruizione del predetto congedo che la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.

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