Con recente nota il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha risposto all’interpello formulato da Confindustria in merito all’applicazione della disciplina End of Waste (Cessazione qualifica di rifiuto) di cui all’art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) del D.L.gs. 152/2006.
La risposta all’interpello punta ad indicare i corretti procedimenti amministrativi da seguire sia per determinate fattispecie, accomunate dalla non applicazione dell’articolo 184-ter del Codice dell’ambiente, che imporrebbe un regime amministrativo e di diritto sostanziale totalmente diverso.
Nello specifico, con tale interpello Confindustria ha chiesto al Ministero di chiarire se la disciplina end of waste debba essere applicata o meno a:
1) impianti industriali che svolgono un’attività manifatturiera destinata alla produzione di un bene finale e autorizzati in AIA ad utilizzare nel proprio processo produttivo rifiuti unitamente ad altre materie prime;
2) impianti industriali che svolgono un’attività manifatturiera destinata alla produzione di un bene finale e autorizzati in AIA ad utilizzare in ingresso la sola materia prima e che integrano nel processo produttivo un rifiuto incluso in Lista Verde di cui al Regolamento (CE) N. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, non richiamato nelle prescrizioni AIA.
Per quanto riguarda il primo dei due quesiti posti, nella risposta il MASE chiarisce che per gli impianti produttivi autorizzati con AIA che utilizzano rifiuti unitamente ad altre materie prime nel loro ciclo produttivo, non si applica la disciplina prevista dall’articolo 184-ter, comma 3, del TUA. Questo in quanto in tale fattispecie non si è in presenza di un “processo di recupero dei rifiuti” che soddisfa le condizioni di cui al comma 1 del citato articolo 184-ter e il cui scopo è la cessazione della qualifica di rifiuto, ma di un processo volto alla produzione di un bene.
In merito al secondo quesito il Ministero ha rappresentato che l’art. 216, comma 8-septies del TUA disciplina la possibilità di utilizzare i rifiuti individuati nella Lista Verde negli impianti industriali autorizzati con AIA. Tale disposizione consente, quindi, agli impianti autorizzati in AIA di integrare nel processo produttivo i rifiuti inclusi nella Lista Verde, ma non disciplinati nella predetta autorizzazione, prescrivendo il solo rispetto delle norme sul trasporto dei rifiuti e la compilazione del FIR (formulario identificativo). In considerazione di ciò, anche per la seconda fattispecie, il Ministero ha confermato che non si applica la disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’articolo 184-ter, comma 3, del TUA.
La nota approfondita può essere chiesta presso gli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di riferimento.