Con recente Nota, condivisa con il Ministero del Lavoro, l’INL ha fornito dei chiarimenti in merito all’obbligatorietà della certificazione dei contratti per il personale impiegato in servizi resi in ambienti confinati o sospetti di inquinamento in regime di appalto o subappalto.
La vigente normativa come noto prevede, quale requisito obbligatorio, per i lavori negli ambienti su descritti, la “presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati . Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto”.
La disposizione sopra riportata impone quindi alle imprese l‘obbligo di utilizzo di personale qualificato, stabilendone i requisiti minimi (esperienza almeno triennale) e la tipologia contrattuale, la quale deve essere generalmente di tipo subordinato a tempo indeterminato
Su questi aspetti è intervenuto l’Ispettorato del lavoro (INL) con la nota su citata ed ha preliminarmente ricordato che la misura del 30% deve intendersi riferita al personale impiegato sulla specifica attività, indipendentemente dal numero complessivo della forza lavoro della stessa azienda.
Inoltre intende chiarire che se l’impresa utilizza proprio personale dipendente assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non sarà necessario attivare alcuna procedura di certificazione. Quest’ultima diviene obbligatoria per le aziende che impiegano lavoratori con diverse tipologie contrattuali, ma nell’ambito di un appalto dovranno essere certificati i contratti con i quali sono assunti i lavoratori dell’appaltatore anche se assunti con lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tali certificazioni potranno essere utilizzate dall’appaltatore per tutta la durata dei rapporti di lavoro cui si riferiscono, a prescindere dallo specifico appalto. La nota chiarisce che è richiesta la certificazione dei contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore ma non del contratto commerciale di appalto e ciò diversamente dall’ipotesi di subappalto dove la certificazione risulta obbligatoria per espressa previsione legislativa.
Per le aziende che dovessero rientrare nella casistica per la quale è necessaria la certificazione dei contratti, gli uffici della sede Territoriale di riferimento sono a disposizione per ogni indicazione e supporto per l’attivazione delle relative procedure.