Con recente circolare l’INPS ha comunicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, FIS) dal 1° gennaio 2024.
Come di consueto, l’importo del massimale è indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%.
L’ importo massimo deve essere incrementato nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Come sempre l’INPS comunica anche il periodo entro il quale conguagliare eventuali importi che non tengono conto degli adeguamenti dal 1° gennaio 2024.
L’INPS ha altresì comunicato, sempre per l’anno 2024, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI e l’importo massimo dell’indennità che non si può superare.
Per ogni informazione e necessità è possibile rivolgersi agli uffici delle vostre Associazione Territoriali di riferimento.