La Legge di Bilancio 2024, all’art 1, comma 18, ha, come noto, confermato anche per l’anno corrente, la riduzione al 5% (invece del 10%) dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta sui premi di produttività.
Potranno beneficiarne i dipendenti del settore privato cui vengono erogate somme riferite ai premi legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
I destinatari dei premi sono esclusivamente i lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme su cui opera la riduzione fiscale, a 80 mila euro. Resta immutato il tetto degli importi detassabili che non devono superare i 3 mila euro annui. Permane la facoltà per il lavoratore di optare per la cosiddetta welfarizzazione, totale o parziale del premio e consiste nella possibilità di trasformare il premio di produttività in servizi di welfare aziendale.
Tutto quanto descritto, però, può avere attuazione solamente attraverso la stipulazione di accordi aziendali o territoriali e pertanto gli importi oggetto della riduzione fiscale devono essere corrisposti dai datori di lavoro in relazione alle previsioni dei citati accordi.
In riferimento a ciò, si ricorda che gli uffici delle sedi Territoriali di riferimento sono a disposizione per ogni consulenza in merito e, anche attraverso il supporto nei rapporti con le organizzazioni sindacali, per la sottoscrizione degli accordi aziendali o territoriali in materia.