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Responsabile Tecnico – Sentenza Corte di Cassazione n. 16191-2024

di Unindustria Calabria

Si segnala che la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’omessa vigilanza del Responsabile Tecnico (RT) per reati commessi e connessi alla mala gestione dei rifiuti in azienda. In particolare, la sentenza evidenzia che il RT ha il dovere di impedire la “mala gestione” dei rifiuti e risponde degli illeciti connessi a violazioni normative.

In base al principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza di cui sopra, è lo stesso regolamento dell’Albo Nazione Gestori Ambientali – laddove affida al RT il compito di porre in essere tutte le azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa a vigilare sulla corretta applicazione della stessa, “in maniera effettiva e continuativa” – a costituire in capo al responsabile tecnico una vera e proprio “posizione di garanzia”.

Il Responsabile Tecnico risponde, quindi, al pari del legale rappresentate, dei reati commessi e connessi in riferimento alla gestione illecita dei rifiuti in azienda.

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