Si ritiene utile ricordare che il termine di presentazione del MUD è stato prorogato al 1° luglio 2024 (normalmente fissato al 30 aprile) in quanto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 52 del 2 marzo 2024 e pertanto, in base a vigente normativa, la presentazione del modello deve avvenire entro 120 giorni dalla pubblicazione del DPCM sulla Gazzetta Ufficiale.
Nel modello viene mantenuta la suddivisione in 6 tipologie di comunicazioni, tra le quali viene confermata quella cosiddetta semplificata che possono presentare, sempre se obbligati al MUD, i produttori “iniziali” di rifiuti qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- nell’unità locale, cui si riferisce la dichiarazione, siano stati prodotti non più di sette tipologie di rifiuti da dichiarare;
- per il conferimento non siano stati utilizzati più di tre trasportatori terzi per ciascuna tipologia di rifiuto oggetto di dichiarazione;
- per ciascuna tipologia di rifiuto non vi siano state più di tre destinazioni;
- che i rifiuti siano stati conferiti a destinatari localizzati sul territorio nazionale.
Si ricorda che sono obbligati al MUD, in particolare, i seguenti soggetti:
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali/artigianali/di potabilizzazione che hanno più di dieci dipendenti;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti prodotti da terzi;
- le imprese e gli enti che trasportano i propri rifiuti pericolosi;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione
- i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Sono invece esonerati dall’obbligo del MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonchè le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006.
Sono, inoltre, esclusi i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in una organizzazione di un ente o di una impresa.
Inoltre se i rifiuti pericolosi sono conferiti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione, la dichiarazione è effettuata dal gestore del servizio pubblico limitatamente alla quantità conferita.
Si ricorda che va presentato un MUD per ogni unità locale.
La sezione Comunicazione imballaggi viene modificata; la sezione Consorzi anche, sostituendo le parole “in Pet” con “per bevande” ed aggiungendo una voce specifica sul quantitativo delle bottiglie in Pet. La sezione Stip consente di distinguere le informazioni sulla sola quota di imballaggi per i liquidi alimentari in Pet da quelle su tutte le tipologie di imballaggi in plastica per liquidi alimentari.
Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione – Scheda RU (da compilarsi a cura dei soggetti che svolgono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dai soggetti che si occupano della raccolta di rifiuti urbani conto terzi presso le utenze non domestiche e che si avvalgono di quanto disposto dall’art. 198, comma 2-bis del d.lgs 152/2006): questa sezione è stata implementata dove per la scheda “Costi di Gestione” è stata allineata a quanto previsto dalla delibera Arera 363/2021/R/Rif ed alla Determina n. 2 Drif/2021.
Comunicazione rifiuti urbani – Scheda CG (da compilarsi a cura del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani): Si conferma la suddivisione in sei diverse comunicazioni: rifiuti; Veicoli fuori uso; Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee); Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione; Apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee); Si aggiunge la comunicazione Imballaggi, divisa in due sezioni( Consorzi e Gestori di rifiuti di imballaggio): la prima riguarda il Conai ed i soggetti di cui all’art 221,comma3, lettera a) e c) del Dlgs 152/2006 e la seconda i gestori di impianti autorizzati per recupero e smaltimento rifiuti di imballaggio.
La presentazione del MUD va effettuata solamente in modalità telematica accedendo al portale dedicato che va usato anche da chi utilizza il software distribuito da Unioncamere per la spedizione del file che si genera dopo la compilazione. I diritti sono di 10 euro. La comunicazione semplificata, invece, va presentata in formato file pdf, tramite pec alla apposita casella dedicata ed i diritti sono di 15 euro. Per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche la trasmissione va effettuata su un portale differente (quello delle apparecchiature elettriche ed elettroniche).
Se il MUD viene presentato in ritardo ed entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione applicata è notevolmente minore rispetto alla mancata presentazione.
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.