In relazione alla precedente comunicazione (notizia dal titolo “Aziende Edili/Aziende Agricole – Sospensione attività per rischio calore eccessivo”) ed in considerazione del possibile presentarsi nel periodo attuale di fenomeni climatici connessi a calore eccessivo, si ricorda alle imprese che, tra le causali che consentono di ricorrere alla sospensione/riduzione dell’orario di lavoro con intervento della CIGO, vi è anche quella connessa a temperature elevate. Tale fattispecie rientra tra quelle relative ad eventi “meteo”.
Laddove, pertanto, nell’ambito dell’esecuzione delle attività lavorative si ricadesse in tale fattispecie ovvero, a seguito della sussistenza dei necessari presupposti, si rientrasse nella fasce orarie di divieto di svolgimento di attività ai sensi dell’Ordinanza della Regione Calabria n.1/2024, si potrà ricorrere all’intervento della CIGO per le ore oggetto di sospensione di attività.
Si riporta, di seguito, una sintesi delle norme e delle procedure amministrative in materia.
Si ricorda, infine, che potranno eventualmente anche essere attuate intese finalizzate ad opportune rimodulazioni degli orari di lavoro, in funzione delle esigenze tecnico, organizzative e produttive, che possano consentire di operare in fasce orarie con minore presenza di esposizione solare diretta e senza di conseguenza dover ridurre o sospendere l’attività lavorativa nel corso della giornata.
SINTESI OPERATIVA – CIGO PER TEMPERATURE ELEVATE
TEMPERATURA
In presenza di situazioni connesse al “rischio calore eccessivo” si potrà attivare l’intervento della CIGO in presenza di temperature superiori ai 35° centigradi.
Con tale indicazione, come chiarito da INPS ed INAIL, si fa riferimento NON solo alla temperatura rilevata, ma anche a quella “PERCEPITA”, che risulta di norma più elevata di quella reale. Il tutto tenuto sempre anche conto della particolare tipologia di lavorazione in atto.
ESEMPI DI LAVORAZIONI AD ELEVATO RISCHIO DI ECCESSO DI CALORE
In via esemplificativa, per come riportato nelle indicazioni INPS tempo per tempo emanate, rientrano tra le lavorazioni a rischio:
- lavori di posa del manto stradale;
- lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni;
- lavori svolti all’aperto, in particolare con obbligo di indumenti di protezione;
- tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore;
- sospensioni/riduzioni disposte su indicazione del Responsabile della Sicurezza per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro.
INOLTRO DOMANDA ALL’INPS
La domanda di CIGO andrà inoltrata nelle normali tempistiche e con le procedure previste per avverse condizioni meteo e, quindi, entro la fine del mese successivo alla data di inizio della sospensione/riduzione di orario.
Nella relazione tecnica da allegare alle istanze, l’azienda dovrà indicare le giornate di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, il tipo di lavorazione in atto ed una breve descrizione dell’impatto dell’eccesso di temperatura sui lavoratori.
L’INPS valuterà l’intervento richiesto anche tenendo conto, sulla base delle indicazioni fornite unitamente ad INAIL ed alle linee guida dell’Ispettorato del Lavoro in materia, di eventuali fattori di rischio legati alla salvaguardia e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
In tal senso, la relazione del Responsabile della Sicurezza, ad esempio, rappresenta un elemento di utilità e rilievo ai fini della corretta valutazione.
Gli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di riferimento sono a disposizione per ogni necessità e supporto.