Anche per le imprese dei settori edile e lapideo (oltre che per quelle agricole) i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ricompresi nell’arco temporale dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, con ricorso al trattamento CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (es.: eventi meteo, eccessivo calore), non sono computati ai fini del calcolo dei limiti di durata massima della CIGO stessa (52 settimane in un biennio mobile).
Il comma 2 precisa, inoltre, che a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del medesimo comma 2, non si applica il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 148/2015. Si ricorda, peraltro, che, con specifico riferimento alla cassa integrazione ordinaria, la norma di carattere generale già prevede che “il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili” (articolo 13, comma 3, secondo periodo, d.lgs. n. 148/2015).
Per quanto sopra in virtù disposizione introdotta dalla legge n. 101/2024 trova accoglimento, per il periodo luglio-dicembre 2024, la richiesta dell’Ance, presentata anche in occasione della riunione convocata dal Ministero del Lavoro sul tema dell’emergenza climatica di equiparare il settore edile agli altri settori per quanto concerne i criteri di computo della durata massima della cassa integrazione ordinaria, in analogia a quanto già fatto lo scorso anno con il D.L. n. 98/2023 per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2023.
Per ogni necessità è possibile rivolgersi agli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di riferimento.