L’Ispettorato del Lavoro, con recente nota, ha rivisto l’orientamento fornito in precedenza dal Ministero del Lavoro in merito al momento della consumazione dell’illecito nei casi di lavoro nero.
Pertanto l’impiego di lavoratori subordinati senza aver preventivamente comunicato l’instaurazione del rapporto di lavoro al centro per l’impiego integra un illecito di tipo omissivo istantaneo con effetti permanenti e non più, dunque, un illecito di natura permanente che si consuma nel momento in cui la condotta antigiuridica cessa in seguito alla cessazione del rapporto o alla sua regolarizzazione In altre parole rileva il momento dell’inizio del rapporto di lavoro, ossia quando il datore di lavoro ha omesso di effettuare la comunicazione di assunzione, rendendo il rapporto di lavoro sommerso e non più quello della sua cessazione. La conseguenza è che andrà applicata la normativa, anche sanzionatoria, vigente in quel momento.
Questo assume particolare rilievo alla luce delle modifiche agli importi della maxisanzione apportate dal decreto legge n 19/2024 convertito in legge n. 56/2024. Alcuni articoli della citata legge incrementano ulteriormente gli importi delle sanzioni e le nuove sanzioni più elevate, stante le indicazioni fornite dall’Ispettorato verranno applicate solo per i rapporti di lavoro in nero iniziati dal 2 marzo 2024 data di entrata in vigore del decreto legge. Va ricordata anche la maggiorazione di tali importi nelle ipotesi di recidiva e recidiva che non scatta nei particolari casi previsti. La nuova normativa ha inciso anche sul lavoro agricolo e più in particolare su quello occasionale a tempo determinato (LOAgri, vigente in via sperimentale per il 2023/2024) facendo rientrare il mancato invio dell’Unilav entro il giorno prima nell’abito più gravoso della maxisanzione per lavoro nero.
Per ogni chiarimento anche in riferimento a singole casistiche è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.