E’ stata prevista la possibilità di utilizzare la CISOA (Trattamento di integrazione salariale per gli operai agricoli) anche per metà dell’orario di lavoro giornaliero contrattualmente previsto in caso di sospensioni o di riduzioni di sospensioni o riduzioni di attività lavorativa a causa di eccezionali eventi climatici (calore eccessivo).
In sostanza non è necessario che l’attività sia completamente sospesa nella giornata ma è sufficiente anche una riduzione dell’orario di lavoro pari alla metà di quello giornaliero per potere accedere al trattamento di integrazione salariale agricoli per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI).
E’ quanto ha previsto l’art. 2 bis del decreto legge n. 63/2024 convertito in legge n. 163 del 13 luglio 2024 ed in vigore dal 14 luglio 2024: questa possibilità è prevista dal 14 luglio 2024 fino al 31 dicembre 2024 ed entro il limite di 2 milioni di euro (naturalmente anche per eventi eccezionali diversi dalle ondate di calore).
La legge prevede anche la neutralizzazione di tali periodi di trattamento ai fini del calcolo dei limiti di durata massima della CISOA, ed è anche disposta dalla norma l’equiparazione di tali periodi di trattamento eccezionale ai periodi lavorativi utili al raggiungimento delle 181 giornate di effettivo lavoro per potere fruire della Cisoa. La legge interviene anche sulle procedure di concessione operando una deroga nel senso che la concessione avviene da parte della sede Inps territorialmente competente con erogazione diretta da parte dell’istituto e non su deliberazione della Commissione Cisoa.
E’ opportuno ricordare che diverse regioni tra cui la Calabria hanno emanato ordinanze con le quali vietano il lavoro all’aperto, al superamento di determinati parametri di rischiosità, dalle ore 12,30 alle ore 16,00 fino al 31 agosto 2024.