Il Ministero dell’Ambiente con recente risposta all’interpello avanzato dalla Regione Sicilia ha chiarito che il decreto legislativo n. 152/2006 non stabilisce la durata del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) ma le Regioni la possono prevedere.
Il Ministero dell’Ambiente giunge a questa conclusione in risposta al citato interpello che ha evidenziato il diverso regime di tale verifica (cosiddetto screening) rispetto al provvedimento di VIA per il quale invece è prevista una durata di 5 anni e pertanto ha richiesto se sia corretto che l’autorità competente assegni anche ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA una validità minima di 5 anni e la loro possibile proroga. Il Ministero ha chiarito che la durata quinquennale è stabilita dall’art. 25, comma 5, del decreto legislativo 152/2006 ma solo per il provvedimento di valutazione vero e proprio che è cosa diversa dal provvedimento di verifica di assoggettabilità. Il Ministero, pertanto, conclude che solo le Regioni possono eventualmente prevedere una durata temporale definita per la validità della verifica di assoggettabilità a VIA, con possibilità di proroga della medesima. Naturalmente devono essere presenti tutte le condizioni normative che consentono l’assoggettamento di un progetto alla verifica di assoggettabilità a VIA.