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Rifiuti da costruzione e demolizione, dal 26 settembre 2024 le nuove regole per il riciclo dei materiali inerti

Il “decreto End of Waste” (DM n. 127 del 28 giugno 2024) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 11.9.2024 e che è entrato in vigore il 26 settembre 2024 contiene importanti novità sulle nuove regole sulla cessazione sulla cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale (art 184-ter decreto legislativo 152/2006 ed in linea con le direttive europee.

Ma quali sono le principali novità del decreto? Il testo – composto da 9 articoli e 3 allegati – sostituisce il precedente DM 152/2022 ed in particolare sono definite le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione, ed altri inerti di origine minerale (ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 152/2006) per essere poi considerati End of Waste pronti per nuovi utilizzi.

Il regolamento stabilisce i criteri specifici, nel rispetto dei quali otto tipologie di rifiuti inerti da costruzione e demolizione (per esempio il cemento) e 11 tipologie di rifiuti inerti di origine minerale (per esempio ghiaia), sottoposti ad operazioni di recupero, cessano di essere rifiuti e diventano “Aggregati Recuperati”. Questi sono gli end of waste prodotti dal gestore dell’impianto autorizzato per il recupero.

La trasformazione da rifiuto a non rifiuto però, può avvenire solo se l’aggregato riciclato o quello artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri stabiliti dall’allegato 1 del decreto e deve essere utilizzato esclusivamente per gli scopi elencati nell’allegato 2 del decreto.

Ecco i punti principali del provvedimento.

E’ stato ampliato l’ambito di applicazione (attraverso l’estensione anche ai rifiuti abbandonati) ed aggiunge anche terre e rocce da scavo (codice Eer 170504).

Sono stati previsti nuovi e più favorevoli limiti qualitativi di concentrazione degli inquinanti (differenziati in funzione dei diversi utilizzi).

Ci sono novità per l’amianto: ai lotti, per esempio, di aggregato recuperato destinati alla produzione di cemento e di clinker per il cemento si applica esclusivamente il valore limite di concentrazione dell’amianto e non di altri.

Vengono introdotto importanti semplificazioni procedurali.

Il Decreto prevede, inoltre, una fase di monitoraggio di 24 mesi (art. 7) che permetterà di valutare nel tempo l’adeguatezza delle nuove disposizioni e di apportare eventuali correttivi necessari per ottimizzare ulteriormente le pratiche di riutilizzo dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, ovvero implementarne l’uso nei nuovi processi produttivi o in altre opere e manufatti edili.

Le aziende hanno 180 giorni, a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo regolamento – fino al 25.03.2025 – per adeguarsi alle nuove disposizioni e, in particolare:

  • per aggiornare le comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Procedura Semplificata);
  • per inviare un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo 152/2006 (Procedura Ordinaria).

Nelle more dell’efficacia di tali aggiornamenti le imprese possono continuare ad operare in conformità ai titoli posseduti prima dell’aggiornamento. Se, invece, al 26 settembre 2024, l’autorizzazione è in fase di rinnovo, fino alla conclusione dell’iter l’impresa potrà operare in conformità ai titoli pregressi.

Gli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di riferimento sono a disposizione per ogni informazione.

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