Il “decreto End of Waste” (DM n. 127 del 28 giugno 2024) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 11.9.2024 e che è entrato in vigore il 26 settembre 2024 contiene importanti novità sulle nuove regole sulla cessazione sulla cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale (art 184-ter decreto legislativo 152/2006 ed in linea con le direttive europee.
Ma quali sono le principali novità del decreto? Il testo – composto da 9 articoli e 3 allegati – sostituisce il precedente DM 152/2022 ed in particolare sono definite le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione, ed altri inerti di origine minerale (ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 152/2006) per essere poi considerati End of Waste pronti per nuovi utilizzi.
Il regolamento stabilisce i criteri specifici, nel rispetto dei quali otto tipologie di rifiuti inerti da costruzione e demolizione (per esempio il cemento) e 11 tipologie di rifiuti inerti di origine minerale (per esempio ghiaia), sottoposti ad operazioni di recupero, cessano di essere rifiuti e diventano “Aggregati Recuperati”. Questi sono gli end of waste prodotti dal gestore dell’impianto autorizzato per il recupero.
La trasformazione da rifiuto a non rifiuto però, può avvenire solo se l’aggregato riciclato o quello artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri stabiliti dall’allegato 1 del decreto e deve essere utilizzato esclusivamente per gli scopi elencati nell’allegato 2 del decreto.
Ecco i punti principali del provvedimento:
- è stato ampliato l’ambito di applicazione (attraverso l’estensione anche ai rifiuti abbandonati) ed aggiunge anche terre e rocce da scavo (codice Eer 170504);
- sono stati previsti nuovi e più favorevoli limiti qualitativi di concentrazione degli inquinanti (differenziati in funzione dei diversi utilizzi);
- ci sono novità per l’amianto: ai lotti, per esempio, di aggregato recuperato destinati alla produzione di cemento e di clinker per il cemento si applica esclusivamente il valore limite di concentrazione dell’amianto e non di altri;
- vengono introdotte importanti semplificazioni procedurali.
Il Decreto prevede, inoltre, una fase di monitoraggio di 24 mesi (art. 7) che permetterà di valutare nel tempo l’adeguatezza delle nuove disposizioni e di apportare eventuali correttivi necessari per ottimizzare ulteriormente le pratiche di riutilizzo dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, ovvero implementarne l’uso nei nuovi processi produttivi o in altre opere e manufatti edili.
Le aziende hanno 180 giorni, a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo regolamento – fino al 25.03.2025 – per adeguarsi alle nuove disposizioni e, in particolare:
- per aggiornare le comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Procedura Semplificata);
- per inviare un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo 152/2006 (Procedura Ordinaria).
Nelle more dell’efficacia di tali aggiornamenti le imprese possono continuare ad operare in conformità ai titoli posseduti prima dell’aggiornamento. Se, invece, al 26 settembre 2024, l’autorizzazione è in fase di rinnovo, fino alla conclusione dell’iter l’impresa potrà operare in conformità ai titoli pregressi.
Gli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di riferimento sono a disposizione per ogni informazione.