I datori di lavoro che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate, vittime di violenza e beneficiarie del reddito di libertà, possono usufruire di uno specifico esonero contributivo.
Di seguito le istruzioni aggiornate relative alla procedura di richiesta e fruizione dell’esonero contributivo rese note dall’INPS.
A chi spetta – Lo sgravio è riconosciuto favore dei datori di lavoro del settore privato che assumono con contratto di lavoro subordinato (anche a termine e/o part-time) nel triennio 2024-2026 donne «disoccupate» che abbiano fruito del cd. «reddito di libertà» previsto dall’articolo 105-bis del DL n. 34/2020 convertito con legge n. 77/2020. Quest’ultimo consiste in un contributo economico stabilito nella misura massima di 400 euro mensili, concesso in un’unica soluzione per massimo dodici mesi (per un totale, quindi, di 4.800,00 euro) a favore delle donne seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali. Il contributo è rivolto alle donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Misura – L’agevolazione consiste in uno sgravio pari al 100% della contribuzione datoriale dovuta ai fini previdenziali nei limiti di 8.000,00 euro annui (666,66 euro al mese; 21,5 euro al giorno). Il bonus non è soggetto alla disciplina sugli aiuti di Stato e può essere combinato con altre misure agevolative, comprese le decontribuzioni previdenziali a carico della lavoratrice.
Durata dell’ agevolazione – La diversa tipologia contrattuale con la quale si procede all’assunzione incide sulla durata dello sgravio contributivo:
- se il contratto è a tempo indeterminato lo sgravio dura 24 mesi dalla data di assunzione;
- se è a tempo determinato lo sgravio dura 12 mesi in alternativa ad una durata pari a quella del rapporto nel limite massimo di 12 mesi comprensivo di proroghe;
- se trattasi di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia agevolato che non agevolato, l’incentivo spetta per la durata massima di 18 mesi decorrenti dalla data di assunzione a tempo determinato.
L’ agevolazione spetta anche in caso di part-time, per i rapporti di lavoro instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e con riferimento ai rapporti di lavoro in somministrazione.
Previste specifiche indicazioni per i casi successivi di variazioni in aumento o in diminuzione delle percentuali di part-time.
Per ogni chiarimento e necessità, anche in riferimento ad eventuali contatti con i centri antiviolenza, è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.