Le imprese interessate ad accedere al credito di imposta per l’acquisto di eco imballaggi (prodotti ed imballaggi da materiali di recupero) potranno presentare domanda dal dalle ore 12 del 21 ottobre 2024 alle ore 12 del 20 dicembre 2024.
Lo ha comunicato il MASE con avviso pubblicato sulla pagina preposta del proprio sito.
Le regole attuative per questo bonus sono state previste con il Decreto MASE del 2 aprile 2024 pubblicato nella G.U. n 117 del 21 maggio 2024.
Il decreto contiene i criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta nonché requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell’Unione Europea e nazionale.
Il decreto definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito di imposta, di cui all’art. 1, dal comma 686 al comma 690, della legge di bilancio 2023, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare, secondo la vigente normativa europea e nazionale, la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ammissibili all’agevolazione.
1) Credito d’imposta eco imballaggi: i beneficiari
I beneficiari sono tutte le imprese che, alla data di presentazione dell’istanza:
a) sono costituite, regolarmente iscritte e «attive» presso il registro delle imprese;
b) svolgono una attività economica in Italia, disponendo di una sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
c) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
d) hanno acquistato prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero hanno acquistato imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro, secondo quanto previsto dall’art. 4;
Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
a) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
b) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
2) Credito d’imposta eco imballaggi: domande dal 21 ottobre al 20 dicembre 2024
Per accedere all’agevolazione i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano apposita istanza secondo le modalità indicate dal MASE con avviso.
In particolare, il MASE evidenzia che il contributo è rivolto alle imprese e prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel 2023 e nel 2024 per l’acquisto di prodotti e di imballaggi provenienti da materiali di recupero, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuna annualità.
Lo sportello per la presentazione delle istanze relative alle spese sostenute nel 2023 sarà attivo dalle ore 12:00 del 21 ottobre 2024, fino alle ore 12:00 del 20 dicembre 2024.
Le istanze dovranno avere ad oggetto esclusivamente le spese sostenute dalle imprese nel corso dell’anno 2023 e potranno essere presentate tramite la procedura informatica accessibile al link: https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home.
Come previsto dal decreto, tutte le istanze presentate nell’ambito dello sportello saranno valutate a prescindere dall’ordine temporale di presentazione dell’istanza.
Sul sito del MASE è presente la modulistica necessaria.
Per ciascuno degli sportelli annuali il soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di accesso.
Nell’istanza, i soggetti beneficiari dichiarano il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, ivi inclusi quelli di carattere tecnico relativi ai beni rendicontati come indicati nell’allegato 1 e riportano l’ammontare complessivo delle spese sostenute allegando l’attestazione di cui al comma 3 del medesimo art. 4.
Al solo fine di consentire lo svolgimento dei controlli previsti i soggetti beneficiari allegano all’istanza la documentazione giustificativa delle spese e del relativo pagamento, nonché quella comprovante il possesso delle certificazioni.
3) Credito d’imposta eco imballaggi: la % spettante
L’agevolazione è concessa, previa apposita istruttoria, nella misura del 36% per cento delle spese ammissibili di cui all’art. 4, ed è fruita sotto forma di credito d’imposta ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’agevolazione massima concedibile per il soggetto beneficiario, nell’ambito di ciascuno dei due sportelli, 2024 e 2025 (per il 2025 saranno determinate successivamente le scadenze delle istanze), di cui all’art. 7, comma 2, non può comunque, eccedere l’importo annuale di 20.000,00 euro.
Nel caso in cui l’importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti beneficiari sia superiore all’ammontare della dotazione finanziaria dell’intervento, per la singola annualità di cui all’art. 7, comma 1, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all’importo dell’agevolazione richiesto da ciascun beneficiario.
L’agevolazione non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del pertinente regolamento de minimis.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che non si configurino come aiuti di Stato e che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
4) Credito d’imposta eco imballaggi: spese ammissibili
Sono ammissibili all’agevolazione le spese, sostenute negli anni 2023 e 2024, relative all’acquisto di:
a) prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica;
b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi:
– gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
– gli imballaggi in legno non impregnati;
c) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta;
d) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio;
e) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.
I prodotti e gli imballaggi devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni previste dall’allegato 1 al decreto.
L’effettività del sostenimento delle spese oggetto di agevolazione deve risultare da un’apposita attestazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. A tal fine, con la già menzionata attestazione, è certificato:
l’elenco delle spese ammissibili ad agevolazione nonché il periodo d’imposta cui sono riferite. Le spese si considerano effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all’art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR;
l’effettivo utilizzo dei beni acquistati nel ciclo produttivo del soggetto proponente;
l’integrale pagamento delle fatture di acquisto cui si riferiscono le spese rendicontate, che deve essere effettuato attraverso il conto corrente intestato al soggetto richiedente e con modalità che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti e l’immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture;
che l’impresa proponente non ha ottenuto, a fronte delle medesime spese oggetto della richiesta di agevolazione, altri benefici che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, inclusi quelle attribuiti sulla base dei regolamenti «de minimis».
Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese che, non essendo utilizzate nel ciclo produttivo del soggetto proponente, si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.