Con recente nota l’INL ha fornito ulteriori chiarimenti sulla diffida amministrativa disciplinata dagli artt. 1 e 6 del D.lgs. n. 103/2024, ad integrazione delle indicazioni operative contenute nelle precedenti note.
Diffida amministrativa ora per allora
L’Ispettorato ha ribadito che la disposizione di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 103/2024 ha natura procedurale e che la stessa troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto 2024 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 103/2024) e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.
Il provvedimento di diffida amministrativa, in presenza dei relativi presupposti legali, va necessariamente adottato e notificato.
Dal perfezionamento della notificazione decorre il termine di venti giorni entro il quale il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido possono porre termine alla violazione e adempiere alle prescrizioni violate, rimuovendo le conseguenze dell’illecito amministrativo (art. 6, D.lgs. n. 103/2024).
Per ogni chiarimento ed assistenza in caso di controversie e/o di difformità procedimentali, nell’applicazione di quanto in capo agli ITL, gli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di riferimento sono a disposizione.