Home News tematicheLavoro, relazioni industriali e welfare Per lavoratori extra UE in distacco è necessario un nuovo permesso di soggiorno

Per lavoratori extra UE in distacco è necessario un nuovo permesso di soggiorno

di Unindustria Calabria

La Corte di Giustizia della Commissione Europea con apposita sentenza ha affermato il principio che nell’ambito di una prestazione transfrontaliera di servizi è legittimo richiedere il possesso di un permesso di soggiorno individuale per il distacco in uno stato membro dei lavoratori cittadini extra UE, dipendenti del datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro, laddove quest’ultimo abbia già rilasciato loro un permesso di soggiorno temporaneo.

Anche se i lavoratori cittadini di Paesi terzi sono in possesso del permesso di soggiorno temporaneo rilasciato dallo Stato membro dell’impresa distaccante, la richiesta di un nuovo permesso di soggiorno, decorso un periodo di tre mesi, da parte dello Stato membro ospitante non costituisce una ingiustificata restrizione della libera prestazione di servizi all’interno della UE.

Le condizioni più rigide previste dallo Stato membro ospitante, in forza delle quali il permesso di soggiorno temporaneo per la prestazione transfrontaliera dei lavoratori extra UE risulta necessaria anche se l’impresa ha già ottenuto il permesso di soggiorno nello Stato membro di provenienza e notificato tutte le informazioni relative ai servizi in distacco, si giustificano per due essenziali motivi di interesse generale:

  1. il controllo attraverso la concessione del permesso di soggiorno assicura la certezza del diritto dei lavoratori distaccati, in quanto consente di accertare che la prestazione tranfrontaliera di servizi avviene in condizioni di legalità;
  2. il rilascio del permesso individuale di soggiorno consente di verificare che i lavoratori di cittadini di Paesi terzi non costituiscono una minaccia per l’ordine pubblico.

Per eventuali contatti di tramite con gli sportelli unici immigrazione presso le Prefetture e con gli uffici degli Ispettorati Territoriali del lavoro (ITL) per le parti di loro competenza, è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale.

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