Home News tematicheLavoro, relazioni industriali e welfare Settore moda e crisi del comparto (tessile, abbigliamento, calzaturiero) – Sostegno al reddito (Cassa integrazione) per industria ed artigianato

Settore moda e crisi del comparto (tessile, abbigliamento, calzaturiero) – Sostegno al reddito (Cassa integrazione) per industria ed artigianato

di Unindustria Calabria

Dal 3 dicembre 2024 sono possibili le richieste di accesso al trattamento di sostegno al reddito, comprensivo di contribuzione figurativa, introdotto dal decreto legge n. 160/2024 per contrastare la crisi del comparto moda (tessile-abbigliamento e calzaturiero). Lo comunica una recente circolare INPS con cui illustra i contenuti della disposizione e fornisce le relative istruzioni.

Le istanze, da corredare con l’elenco nominativo dei lavoratori interessati potranno essere trasmesse solo in via telematica e potranno riguardare periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 29 ottobre 2024 e fino al 31 dicembre 2024. Sono interessate alla misura di sostegno le aziende industriali ed artigiane dei settori operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento e calzatura (Tac), nonché del conciario, che svolgono le specifiche attività previste.

Si comunica che le domande di cui trattasi devono essere trasmesse all’Istituto entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Qualora l’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – che non può essere anteriore al 29 ottobre 2024 – si collochi tra la data di entrata in vigore del decreto legge n. 160/2024 (29 ottobre 2024) e il 3 dicembre 2024 (data di apertura della procedura per la trasmissione delle domande), i 15 giorni decorrono da tale ultima data. In merito all’informativa sindacale, si precisa che, in considerazione della finalità perseguita dalla misura di sostegno, gli obblighi di comunicazione a carico dei datori possono essere assolti anche successivamente all’inizio del periodo di sospensione o riduzione richiesto.

I datori di lavoro devono possedere un requisito occupazionale fino al 15 dipendenti nel semestre precedente, che avendo già esaurito i periodi di durata massima dei trattamenti secondo la disciplina ordinaria in materia di ammortizzatori sociali non potrebbero più accedere ad ulteriori trattamenti (Cigo per l’industria ed Ais per l’artigianato).

L’istanza deve essere accompagnata dalla relazione tecnica.

Per ogni supporto, anche relativo alle informative sindacali ed alla redazione della relazione tecnica sono a disposizione gli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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