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Logistica, trasporto merci e spedizione: il 6 dicembre 2024 rinnovato il contratto collettivo – Le novità – I supporti utili da parte delle vostre Associazioni Territoriali

di Unindustria Calabria

Si informa che è stato rinnovato il C.C.N.L. “logistica, trasporto merci e spedizione” con una durata fissata al 31 dicembre 2027.

Si ricorda che l’attuale contratto era scaduto il 31 marzo 2024.

Il rinnovo attuale, oltre ad affrontare la parte economica, diversamente dal precedente sottoscritto durante l’emergenza Covid, ha riguardato la revisione complessiva della parte normativa. In particolare, sono state previste numerose novità su diverse materie, tra cui orario di lavoro, appalti, mercato del lavoro, classificazione del personale, contrasto all’assenteismo, diritti dei lavoratori.

In sintesi gli aspetti principali dell’accordo che entra in vigore per tutte le fattispecie dal 1° gennaio 2025.

Aumento Contrattuale

Sul piano economico l’accordo prevede aumenti per il personale non viaggiante e per quello viaggiante da erogarsi in 4 rate di cui la prima decorrente dal mese di gennaio 2025 e le altre dal 1° gennaio 2026, dal 1° gennaio 2027 e dal 1° giugno 2027. Dal 1° gennaio 2025 cessa di essere erogata l’ICE (Indennità di Copertura Economica) prevista per il periodo di vacanza contrattuale (vedi da ultimo nostra notizia del 12 novembre 2024 dal titolo ” Imprese autotrasporto e logistica: indennità di copertura economica per mancato rinnovo contrattuale – Tranche di ottobre 2024).

In particolare, è stata prevista una nuova voce retributiva denominata EPA (Elemento Professionale d’Area) che va a comporre l’aumento complessivo unitamente all’importo sui minimi tabellari. L’EPA costituisce un elemento retributivo a tutti gli effetti avendo incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge compreso il TFR.

Campo di applicazione

Si prevede un ampliamento del campo di applicazione del contratto includendo, da un lato, alcune attività (corrieri espresso, imprese svolgenti attività soggette all’autorizzazione postale generale e aziende di trasloco) peraltro già ricomprese sia pure non in modo esplicito e, dall’altro lato, nuove attività quali la consegna e montaggio arredi e le attività di logistica al di fuori della filiera del trasporto e della movimentazione merci.

Classificazione del personale

E’ stata aggiornata la classificazione del personale con l’inserimento di nuovi professionali e l’eliminazione di quelli ormai obsoleti.

Orario personale non viaggiante

Per il personale addetto alle attività di magazzino e delle aree di stoccaggio e movimentazione merci, nonché per gli addetti alle officine interne, tra le altre cose è stata introdotta la possibilità di modificare l’orario di lavoro al termine di ogni trimestre (anziché del semestre) senza necessità di accordo ma previo esame col sindacato.

Orario di lavoro personale viaggiante con mansioni discontinue

E’ stato confermato il principio della discontinuità per il personale inquadrato nella qualifica 3 lettere A, B, C e nella qualifica 2 lettere E, F, rafforzando l’attuale procedura di verifica attraverso un esame congiunto con le OOSS e mantenendo la possibilità di comunicazione effettuata attraverso l’Ebilog.

Provvedimenti disciplinari e regole per il risarcimento dei danni (art.32)

Sono state riviste le causali per avviare provvedimenti disciplinari in materia di sospensione dal lavoro e licenziamento. Sono state ridefiniti modalità e importi per la richiesta di risarcimento danni distinguendo tre tipologie: lavoratore non viaggiante, lavoratore che utilizza mezzi superiori a 35 q.li, lavoratore che utilizza mezzi inferiori a 35 q.li.

Appalti e Qualificazione della filiera (art. 42)

Al fine di garantire maggiore trasparenza negli appalti di logistica sono stati previsti ulteriori requisiti in capo ai fornitori: idoneità tecnica e professionale, capacità finanziaria-economica ed adeguati assetti organizzativi e amministrativi, sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva e fiscale ed a determinate condizioni non sono considerati subappalti le assegnazioni di appalti ad una impresa facente parte di uno stesso gruppo societario.

Contrasto all’ assenteismo (art. 54bis)

Ampliato l’attuale campo di applicazione anche al personale di magazzino e movimentazione merci. Prevista una migliore regolamentazione per l’applicazione dei disincentivi per il ricorso a malattie di breve durata.

Mercato del lavoro (art 55, 56 e 58)

Sono state stabilite le varie casistiche relative alle motivazioni per le quali è consentita la stipula di contratti a termine e comunque altre ipotesi di contratti a termine potranno essere concordate coni sindacati a livello aziendale. Sono state elevate le percentuali di utilizzo dei lavoratori a tempo determinato ed in somministrazione rispetto ai lavoratori in forza a tempo indeterminato, ed anche la percentuale di utilizzo a livello aziendale di contratti a termine e di somministrazione. E’ stata prevista la possibilità di contratti a termine per attività a carattere stagionale in analogia a quanto già previsto per il settore dell’artigianato. Sono state elevate anche le percentuali di utilizzo dei contratti part-time a livello aziendale. E’ comunque consentita l’attivazione di contratti a termine sino a 10 unità purchè non risulti superato il totale dei contratti a tempo indeterminato in atto nell’unità produttiva. Tutte le percentuali possono essere derogate, in fase di start-up, per i primi due anni di avvio della nuova attività lavorativa con accordi sindacali da stipularsi a livello aziendale/territoriale. Non è applicabile al settore la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. le percentuali previste per i contratti a tempo parziale possono essere derogate con accordi aziendali e/o territoriali. Sono consentite comunque attivazioni di contratti part-time sono a 10 unità purchè non risulti superato il totale dei contratti a tempo pieno ed indeterminato in atto nell’unità produttiva. Per le imprese che occupino da 0 a tre dipendenti è comunque consentita l’assunzione con contratto part-time di tre lavoratori.

Indennità di trasferta (art. 62)

Previsto un aumento di 2 euro per gli importi attualmente previsti per le indennità di trasferta.

Lavoro agile e disconnessione

Sono stati introdotti due nuovi articoli per disciplinare l’attività in smart working (come previsto nel Protocollo sul Lavoro agile del 7 dicembre 2022) e il diritto alla disconnessione prevedendo alcune limitazioni per il personale direttivo ed il personale viaggiante-

Altre norme del C.C.N.L. riguardano le FERIE SOLIDALI e la regolamentazione dell’ENTE BILATERALE EBILOG (per finalità formative, di sostegno al reddito, di welfare).

Il testo dell’accordo di rinnovo può essere richiesto presso gli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di riferimento . Le nuove tabelle retributive decorrenti dal 1° gennaio 2025 (con evidenziazione anche della nuova voce “EPA”) possono essere richieste presso gli stessi uffici o reperibili, per il periodo della loro validità, su questo stesso sito, nell’Area Riservata “Tabelle retributive”.

In riferimento alle possibilità previste dal C.C.N.L. di accordi aziendali/Sindacali/Territoriali utili ad operare in deroga alle percentuali dei contratti a termine, a quelle dei contratti part-time, alla previsione di nuove tipologie e casistiche utili per la stipula di contratti a termine, gli uffici della sede Territoriale di riferimento sono a disposizione per ogni supporto in merito.

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