Il cosiddetto Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2024, è entrato in vigore il 12 gennaio 2025 rendendo applicabili le principali novità che si riepilogano di seguito.
1. Dimissioni di fatto o per fatti concludenti
La nuova norma, che integra l’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, disciplina le ipotesi di “dimissioni di fatto” o “per fatti concludenti” rispetto alle quali non trova applicazione la disciplina delle c.d. dimissioni on-line.
In particolare, la disposizione prevede che l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato o, in mancanza di indicazione contrattuale, per oltre 15 giorni, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore.
Tali dimissioni, tuttavia, non avranno efficacia se il lavoratore dimostrerà l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza.
In caso di assenza ingiustificata protratta oltre i termini previsti dal contratto collettivo o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a 15 giorni (quindi almeno 16) il datore di lavoro potrà trasmettere adeguata comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro che avrà facoltà di effettuare accertamenti ed intendere il rapporto come risolto per volontà del lavoratore e senza applicazione della procedura telematica.
Una volta consolidate, le dimissioni “di fatto” o “per fatti concludenti” determineranno l’esclusione del datore di lavoro dall’obbligo di versare il contributo NASpI dovuto soltanto in caso di licenziamento – con conseguente impossibilità per il lavoratore, essendo dimissionario e non licenziato, di fruire del trattamento di NASpI – e la facoltà per lo stesso di trattenere dalle competenze di fine rapporto l’indennità di mancato preavviso contrattuale.
In attesa delle eventuali indicazioni che l’Ispettorato del Lavoro fornirà in riferimento alle disposizioni in commento, gli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di riferimento sono a disposizione per ogni supporto per le casistiche che nel frattempo dovessero materializzarsi.
2. Contratto a tempo determinato
La durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato è stabilita in un giorno di effettiva prestazione lavorativa per ogni 15 di calendario, con una durata minima pari a due giorni e una durata massima pari a:
- 15 giorni per contratti fino a 6 mesi;
- 30 giorni per contratti di durata fino a un anno.
E’ in ogni caso esclusa la possibilità di reiterare la prova in caso di proroga o rinnovo dei contratti per lo svolgimento delle stesse mansioni.
3. Somministrazione di lavoro
I lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o i lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni) sono esclusi dal computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato (attualmente pari al 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei medesimi contratti).
Viene eliminata la previsione per cui, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore (attualmente pari a 24 mesi). E’ anche previsto che la causale per il superamento dei 12 mesi di contratto non è prevista quando il contratto sia stipulato con disoccupati o percettori di ammortizzatori sociali da un periodo superiore a sei mesi, o lavoratori definibili come “svantaggiati o molto “Svantaggiati” secondo le norme comunitarie e nazionali. Facciamo presente, altresì, che ai contratti di somministrazione, in base alla legge di bilancio per il 2025, è applicabile la decontribuzione come rimodulata dalla legge di bilancio stessa.
Gli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di riferimento sono a disposizione per ogni necessario chiarimento e supporto nei casi specifici.
4. Apprendistato
Vengono introdotte novità per quanto riguarda l’Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale (cosiddetto apprendistato duale, caratterizzato dall’alternanza con i percorsi di istruzione secondaria) con lo scopo di potenziare l’attrattività di questa forma contrattuale, ed in questo modo di migliorare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Il collegato lavoro prevede in particolare che dopo il conseguimento di uno dei titoli cui è preordinato l’apprendistato duale (qualifica o diploma professionale, diploma di istruzione secondaria, specializzazione tecnica superiore), sia possibile trasformare il contratto in un contratto di apprendistato professionalizzante (la forma comune più utilizzata) o in un contratto di lavoro di apprendistato di alta formazione. Queste nuove previsioni consentono di prolungare nel tempo gli incentivi normativi ed economici. Per tutte le tipologie di apprendistato vengono estese le risorse del “Fondo sociale per l’occupazione e la formazione”.
Gli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di riferimento sono a disposizione per ogni supporto per le aziende che hanno interesse a proporsi nei confronti degli istituti di istruzione e/o universitari per usufruire delle opportunità in argomento.
5. Rateazione debiti contributivi
Verrà aumentata da 24 a 60 mesi la durata delle rateazioni di debiti contributivi che possono essere concesse da INPS e INAIL.
I casi in cui tale rateizzazione sarà possibile verranno definite con decreto dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, sentiti l’INPS e l’INAIL.
6. Ammortizzatori sociali
Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate presso un datore di lavoro diverso da quello che ha fatto ricorso ai trattamenti medesimi.
7. Lavoro agile
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine delle prestazioni di lavoro svolte in modalità agile entro 5 giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.