La cosiddetta Legge di Bilancio 2025, tra le altre cose, prevede norme con implicazioni in materia di lavoro. Queste le principali.
AGEVOLAZIONI ALLE ASSUNZIONI
1) Nuova decontribuzione Sud
La Legge di Bilancio introduce, per gli anni 2025-2029, un nuovo sgravio contributivo per le imprese che occupano lavoratori nel Mezzogiorno, che va a sostituire l’agevolazione contributiva di cui dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020).
L’agevolazione, la cui disciplina è dettata dai commi da 406 a 422, consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Lo sgravio contributivo spetta ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che occupano lavoratori a tempo indeterminato (ad esclusione dei rapporti di apprendistato) nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Nel caso di datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze più di 250 dipendenti, l’esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è riconosciuto e modulato come segue:
- per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
- per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;
- per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;
- per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
- per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.
Per espressa previsione normativa:
a) l’incentivo non si applica: ai rapporti di apprendistato; agli enti ecclesiastici;
b) fermi restando i principi generali di cui all’art. 31del D.Lgs. 150/2015 (per la fruizione degli incentivi), il diritto alla fruizione degli incentivi è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 1 comma 1175 della L. 296/2006 (ai sensi del quale i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dalla legge 69/99 art. 3 (assunzioni obbligatorie, con quote riservate, di soggetti disabili);
c) l’esonero non è cumulabile con gli esoneri previsti agli art. 21, 22, 23 e 24 del DL 60/2024 (bonus per le imprese operanti nell’ambito dei settori strategici, bonus giovani, donne e Zes);
d) i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, l’esonero è concesso in “de minimis”;
e) per i datori di lavoro che non rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa, ai sensi del reg. UE n. 651/2014, l’efficacia dell’esonero è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea.
2) Rifinanziamento bonus giovani, donne e Zes – comma 404 art. 22 a 24 DL 60/2024
In particolare:
a) per il bonus giovani, il limite di spesa è incrementato in misura pari a 0,7 milioni di euro per l’anno 2024, a 16,3 milioni di euro per l’anno 2025, a 15,9 milioni di euro per l’anno 2026 e a 5,6 milioni di euro per l’anno 2027. La misura riconosce ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale under 35 (mai occupato a tempo indeterminato) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Nel caso di assunzioni presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’esonero è riconosciuto per un massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato;
b) per il bonus donne, il limite di spesa è incrementato in misura pari a 0,4 milioni di euro per l’anno 2024, a 14,4 milioni di euro per l’anno 2025, a 17,5 milioni di euro per l’anno 2026 e a 9,1 milioni di euro per l’anno 2027. La misura riconosce l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascuna dipendente donna, assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, che rientri nelle seguenti categorie:
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato;
c) per il bonus ZES (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno), il limite di spesa, è incrementato in misura pari a 2,1 milioni di euro per l’anno 2024, a 68,9 milioni di euro per l’anno 2025, a 73,5 milioni di euro per l’anno 2026 e a 28,7 milioni di euro per l’anno 2027. La misura prevede l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascun dipendente assunto quale lavoratore subordinato non dirigente, a tempo indeterminato, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025. L’esonero è garantito esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione del dipendente per il quale è richiesto l’esonero. Inoltre, il dipendente deve:
- aver compiuto 35 anni di età;
- essere disoccupato da almeno 24 mesi;
- essere assunto presso una sede o un’unità produttiva ubicata nella ZES.
3) Maxi deduzione al 120% per un triennio
Per imprese e professionisti nel prossimo triennio viene confermata la maxi deduzione al 120% del costo del lavoro incrementale per le nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, che sale al 130% per i lavoratori fragili. L’incentivo deve essere calcolato su base mobile, quindi deve esserci un incremento occupazionale in ciascuno dei periodi di imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo di imposta precedente.
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
1) Decontribuzione per le lavoratrici madri
Il comma 219 riconosce, a decorrere dall’anno 2025, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti, escluse quelle domestiche, nonché delle lavoratrici autonome titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa (sia in contabilità semplificata sia ordinaria) o di partecipazione, che non hanno optato per il regime forfetario:
- madri di due o più figli;
- che abbiano una retribuzione o un reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro su base annua.
L’esonero:
- è riconosciuto fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
- on spetta, per gli anni 2025 e 2026, alle lavoratrici beneficiarie dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023).
Ai sensi del comma 220, per le lavoratrici autonome iscritte all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS nonché alla gestione separata, l’esonero contributivo sarà parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/199.
ATTENZIONE
E’ demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il compito di definire le modalità attuative e, in particolare, la misura dell’esonero contributivo, le modalità di riconoscimento e di utilizzo nel rispetto delle risorse stanziate, pari a 300 milioni annui.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI
1) Nuovi requisiti per accedere alla NASpI
In materia di ammortizzatori sociali, la legge di Bilancio 2025 introduce un nuovo requisito per il riconoscimento della NASpI: dal 1° gennaio 2025, ai fini del diritto dell’indennità, deve intercorrere un lasso di tempo minimo tra le dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la cessazione involontaria del contratto successivo che dà diritto alla NASpI.
Più precisamente, secondo quanto disposto dal comma 171 – che inserisce la lettera c-bis) nell’art. 3 c. 1 del D.Lgs. 22/2015 – con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, i lavoratori che si sono dimessi e vengono assunti, nell’arco dei 12 mesi successivi, da un altro datore di lavoro e successivamente da questi licenziati, non potranno percepire l’indennità se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane.
2) Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati
Il comma 187 esclude l’erogazione del trattamento di disoccupazione previsto dalla legge 402/1975 in favore dei lavoratori rimpatriati per le cessazioni del rapporto di lavoro all’estero intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.
3) Proroga ammortizzatori sociali .I commi da 188 a 195 dispongono la proroga e il finanziamento di alcune misure di sostegno al reddito, quali:
- l’indennità per i lavoratori dei call-center;
- il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese che operano in aree di crisi industriale complessa, che cessano l’attività o in caso di riorganizzazione o crisi aziendale.
Con il comma 196, invece, si riconosce, in via eccezionale, un ulteriore periodo di Cassa integrazione salariale straordinaria, fino al 31 dicembre 2025, in favore delle imprese di interesse strategico nazionale con almeno 1.000 lavoratori dipendenti, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi. Il trattamento è autorizzato, dietro presentazione di apposita domanda all’INPS:
- con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- in deroga agli artt. 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015;
- in continuità con le tutele già autorizzate;
- nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l’anno 2025.
Infine, al comma 197 si prevede che le risorse assegnate alle Regioni nell’ambito del programma GOL possono essere destinate anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dal PNRR, Riforma M5C1 R1.1, in conformità al regime degli aiuti di Stato.
- nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l’anno 2025.
Altre norme riguardano l’allargamento della platea e degli importi dei beneficiari dell’assegni di inclusione (Adi) e di supporto per la formazione ed il lavoro (Sfi); dal 2025 si eleva strutturalmente, in alternativa per i genitori, l’indennità del congedo parentale all’80% della retribuzione per tre mesi, entro il secondo anno di vita del bambino (rispetto ai due mesi del 2024); per i premi di produttività si conferma anche per il 2025, 2026 e 2027 la riduzione dal 10% al 5% della tassazione agevolata sui premi di produttività; in materia di fringe benefit per i periodi di imposta 2025, 2026 e 2027 si conferma l’innalzamento da 258,23 a mille euro (2 mila per dipendenti con figli fiscalmente a carico) del limite di esenzione delle somme erogate dal datore di lavoro non solo per i compensi in natura (ad esempio i buoni spesa) ma anche per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale nonchè per le spese per l’affitto o il mutuo della prima casa e per i neoassunti a tempo indeterminato con reddito fino a 35 mila euro nell’anno precedente che trasferiscano la residenza di oltre 100 Km scatta l’esenzione fiscale per le somme erogate dai datori di lavoro per le locazioni o manutenzione di immobili entro il limite di 5 mila euro per due anni. Sono agevolati sia i lavoratori subordinati (anche in apprendistato) sia coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. cococo, ecc.).
Altre norme ancora riguardano:
a) l’assoggettamento ad IVA delle prestazioni di formazione, finanziate attraverso il fondo bilaterale Formatemp, in favore della agenzie di somministrazione lavoro da parte di Enti e Società di formazione. La norma non fornisce indicazioni sulla formazione finanziata da altri fondi interprofessionali. Per i contenzioni, in materia, pendenti in ogni stato e grado di giudizio la legge di bilancio prevede una sorta di definizione delle controversie onerosa o non onerosa a seconda dei casi ed attraverso presentazione di apposite istanze;
b) la modifica della tassazione (fringe benefits) per la auto concesse in uso ai dipendenti;
c) sono introdotte norme stringenti su spese di trasferta e rimborsi delle spese di vitto, alloggio, alloggio, viaggio e trasporto, compresi taxi e Ncc: viene richiesto che il loro pagamento avvenga con metodi tracciabili per potere fruire della relativa deducibilità ai fini Ires/Irpef/ e dell’Irap, nonchè per evitare l’imponibilità ai fini dei redditi di lavoro per il dipendente. Fanno eccezione le spese relative ai trasporti effettuati mediante autoservizi pubblici di linea a cui non si applicano le nuove restrizioni;
d) Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico alberghiere;
e) incentivi in materia di posticipi pensionistici;
f) conferma di opzione donna per il 2025 (con requisiti entro il 2024), di quota 103 (anche a coloro che maturano i requisiti previsti nel corso del 2025) e dell’Ape Sociale;
g) introdotti bonus per le nuove nascite e novità per i bonus asili nido.
Gli uffici della sede Territoriale di riferimento rimangono a disposizione per ogni chiarimento e supporto.