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Dimissioni lavoratore per fatti concludenti per assenze ingiustificate – Primi chiarimenti

di Unindustria Calabria

L’INL ha provveduto a fornire le prime indicazioni operative relative alla procedura di dimissioni per fatti concludenti in caso di assenza ingiustificata del lavoratore recentemente introdotta dal cosiddetto Collegato Lavoro (si veda nostra notizia del 13 gennaio 2025 dal titolo “Collegato Lavoro – Le novità in vigore dal 12 gennaio 2025”).

In particolare, l’articolo 7-bis dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015 dispone che: “in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.

La disposizione sopra riportata prevede l’onere, in capo al datore di lavoro, di comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato, da individuarsi in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro, l’assenza ingiustificata del lavoratore che si sia protratta oltre uno specifico termine.

L’INL ha chiarito che tale comunicazione va effettuata solo laddove il datore di lavoro intenda evidentemente far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto non va effettuata sempre e in ogni caso.

Laddove il datore di lavoro intenda effettuare la comunicazione, questi dovrà inoltre verificare che l’assenza ingiustificata abbia superato il termine eventualmente individuato dal contratto collettivo applicato o che, in assenza di una specifica previsione contrattuale, siano trascorsi almeno quindici giorni dall’inizio del periodo di assenza.

La comunicazione che il datore di lavoro intende effettuare alla sede territoriale dell’Ispettorato dovrà riportare tutta una serie di informazioni.

Sulla base della comunicazione pervenuta e di eventuali altre informazioni già in possesso degli Ispettorati territoriali, gli stessi potranno avviare la verifica sulla “veridicità della comunicazione medesima”.

I predetti accertamenti dovranno essere avviati e conclusi con la massima tempestività e comunque entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro

L’effetto risolutivo del rapporto potrà tuttavia essere evitato laddove il lavoratore dimostri “l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.

Per ogni supporto in merito, è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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