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Istruzioni operative sulla gestione dei rifiuti da sfalci e potature del verde

di Unindustria Calabria

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito le istruzioni operative per la gestione dei rifiuti da sfalci e potature, conseguenti alle modifiche normative introdotte (cfr. notizia del 23-12-2024 “Ambiente: convertite in legge le semplificazioni in materia ambientale – Tra le novità: norme su responsabili tecnici aziende, Sfalci e Potature, discariche, bonifica siti, energia rinnovabile, Via”).

Tali modifiche ripristinano in parte la situazione preesistente al D.lgs. n. 116/2020. Prima delle modifiche al D.lgs. 152/2006 introdotte dal D.lgs. 116/2020, infatti, la normativa nazionale non faceva distinzione tra i rifiuti della manutenzione del verde pubblico e privato. In precedenza, infatti, a stabilire se tali rifiuti fossero urbani o speciali erano solo i criteri quantitativi di assimilazione definiti a livello locale dai Comuni o dagli Enti di Governo d’Ambito. L’unica novità introdotta dal combinato disposto del D.lgs. 116/2020 e del DL “Ambiente” riguarda proprio la perdita di tale potere discrezionale locale. Tuttavia, resta in capo al produttore, diverso dall’utenza domestica, la facoltà di avviare autonomamente a riciclo o a recupero il rifiuto prodotto.

Per quanto riguarda la gestione operativa dei rifiuti da sfalci e potature presso i Centri di Raccolta (CdR), viene precisato che il fatto che la qualificazione dei rifiuti da manutenzione del verde privato derivanti da attività professionali come urbani non implica automaticamente la possibilità di conferirli presso gli ecocentri senza alcuna limitazione. La norma stabilisce che, nell’ambito delle competenze di cui all’art. 198 comma 2 del D.lgs. n. 152/2006, i Comuni regolamentano l’organizzazione e la gestione dei CdR, comprese le tipologie di rifiuti conferibili e le condizioni di accesso per le utenze. Pertanto, i Comuni e gli Enti di Governo d’Ambito possono, tramite appositi regolamenti, disciplinare la raccolta di questi flussi e prevedere limitazioni di accesso ai CdR da parte delle utenze non domestiche.

Tutto ciò premesso, per gestire al meglio la nuova regolamentazione, il Ministero ha codificato le seguenti situazioni operative:

Caso A: Utenze Domestiche (UD) e Utenze Non Domestiche (UND) del Comune o dei Comuni a cui fa riferimento il Centro di Raccolta (Utenti registrati a ruolo TARI) che conferiscono i rifiuti con veicoli propri. Vengono descitte la modalita’ di conferimento dei rifiuti con codice EER 20.02.01”.

Caso B: Utenze Domestiche (UD) e le Utenze Non Domestiche (UND) del Comune o dei Comuni a cui fa riferimento il Centro di Raccolta che fanno conferire i rifiuti nel proprio centro di raccolta dall’azienda (di giardinaggio) che ha effettuato l’attività di manutenzione del verde. Vengono descritte le modalità di conferimento dei rifiuti con codice EER 20.02.01

Caso C: aziende che conferiscono i rifiuti derivanti dalla propria attività da manutenzione del verde nel Centro di Raccolta di riferimento del Comune presso cui sono registrati come UND. Il conferimento avviene con veicoli propri, che però trasportano rifiuti provenienti da territori comunali diversi da quello del Centro di Raccolta al quale si sta accedendo. Vengono descritte le modalità di conferimento dei rifiuti.

Presso gli uffici della sede Territoriale di riferimento è disponibile una nota esplicativa sulle istruzioni.

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