Si ricorda che le imprese produttrici iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con più di 10 dipendenti e fino a 50 compresi, hanno l’obbligo di iscriversi al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025.
E’ la seconda fascia dimensionale di imprese per le quali è arrivato il relativo obbligo. Per la prima fascia, come noto, l’obbligo è già in vigore dal 15 dicembre 2024 con obbligo di adempimento entro il 13 febbraio 2025.
Si tratta:
a) delle imprese produttrici di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti;
b) delle imprese produttrici di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali ed artigianali con più di 50 dipendenti;
c) gli impianti di trattamento rifiuti;
d) le imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
e) gestori del servizio di raccolta;
f) gestori del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera p del decreto legislativo 152/2006);
g) recuperatori, smaltitori.
Le successive scadenze riguarderanno:
1) le imprese o enti produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10 che devono iscriversi dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026;
2) i produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente o impresa che devono iscriversi al Rentri dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 a prescindere dal numero dei dipendenti.
Relativamente ai produttori di rifiuti iscritti all’albo per il trasporto in conto proprio dei rifiuti gli stessi si iscriveranno o meno a seconda delle classi dimensionali di dipendenti ed a seconda della tipologia di rifiuti prodotti.
Per i soggetti che non hanno l’obbligo di iscriversi al Rentri, come noto, dal 13 febbraio 2025 è scattato solo l’obbligo di registrarsi per gli adempimenti relativi al Fir cartaceo (nuova modulistica), all’eventuale registro di carico e scarico cartaceo (nuova modulistica) e comunque prima di organizzare lo smaltimento del rifiuto.
In generale, si ricorda che non sono tenuti ad iscriversi al R.E.N.T.R.I: imprese ed enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell’edilizia e delle costruzioni (per attività di costruzione e demolizione e nell’ambito delle attività di scavo) e veicoli fuori uso, a prescindere dal numero dei dipendenti ; imprese ed enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi; produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.
Per ogni chiarimento ed indicazioni è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.