Si ricorda che il termine di presentazione del MUD (dichiarazioni riferite all’anno 2024) è il 28 giugno 2025 in quanto, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2025 data dalla quale ricorrono i 120 giorni previsti.
Nel modello viene mantenuta la suddivisione in 6 tipologie di comunicazioni, tra le quali viene confermata quella cosiddetta semplificata che possono presentare, sempre se obbligati al MUD, i produttori “iniziali” di rifiuti qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- nell’unità locale, cui si riferisce la dichiarazione, siano stati prodotti non più di sette tipologie di rifiuti da dichiarare;
- per il conferimento non siano stati utilizzati più di tre trasportatori terzi per ciascuna tipologia di rifiuto oggetto di dichiarazione;
- per ciascuna tipologia di rifiuto non vi siano state più di tre destinazioni;
- che i rifiuti siano stati conferiti a destinatari localizzati sul territorio nazionale.
Si ricorda che sono obbligati al MUD, in particolare, i seguenti soggetti:
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali/artigianali/di potabilizzazione che hanno più di dieci dipendenti;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti prodotti da terzi;
- le imprese e gli enti che trasportano i propri rifiuti pericolosi;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione
- i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Sono invece esonerati dall’obbligo del MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonchè le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006.
Sono, inoltre, esclusi i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in una organizzazione di un ente o di una impresa.
Inoltre se i rifiuti pericolosi sono conferiti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione, la dichiarazione è effettuata dal gestore del servizio pubblico limitatamente alla quantità conferita.
Si ricorda che va presentato un MUD per ogni unità locale.
Le modifiche apportate al modello vigente si sono rese necessarie per consentire l’adeguamento a nuove disposizioni normative. Si riportano di seguito le modifiche introdotte nel Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l’anno 2025. E’ stato introdotto nella scheda Materiali Secondari (Scheda MAT) il campo Ammendante compostato con fanghi (acf), in relazione al fatto che tale tipologia è espressamente prevista dal D.Lgs n. 75/2010 tra gli ammendanti prodotti a partire da rifiuti attraverso processi di tipo biologico. Nell’Allegato 1 istruzioni compilazione modello unico dichiarazione ambientale sono state aggiornate le seguenti parti:
- inserimento del codice ATECO 96.02.03 in virtù della modifica apportata dal D.Lgs. n. 213/2022 al comma 6 dell’art. 190 del D.lgs. 152/2006;
- le modalità per il calcolo del numero degli addetti sono state allineate agli aggiornamenti normativi subentrati in merito al sistema di tracciabilità RENTRI di cui all’art. 188-bis del D. Lgs. N. 152/2006 e smi.
Alla Comunicazione rifiuti Urbani e raccolti in convenzione – Scheda CG sono state apportate alcune integrazioni e corretti alcuni refusi al fine di allineare il contenuto a quanto previsto dalle delibere ARERA e sono state introdotti i nuovi riferimenti normativi subentrati Sono state apportate integrazioni alle ISTRUZIONI, con particolare riguardo alle indicazioni per la compilazione delle schede implementate, nonché aggiornamenti rivolti alla correzione di errori formali o di errori nelle procedure di compilazione. Le modifiche proposte sono essenzialmente finalizzate a rendere la dichiarazione coerente con le disposizioni normative o, nel caso della dichiarazione relativa ai costi di gestione dei servizi di igiene urbana, con le indicazioni derivanti dalle delibere ARERA.
La presentazione del MUD va effettuata solamente in modalità telematica accedendo al portale dedicato che va usato anche da chi utilizza il software distribuito da Unioncamere per la spedizione del file che si genera dopo la compilazione. I diritti sono di 10 euro. La comunicazione semplificata, invece, va presentata in formato file pdf, tramite pec alla apposita casella dedicata ed i diritti sono di 15 euro. Per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche la trasmissione va effettuata su un portale differente (quello delle apparecchiature elettriche ed elettroniche).
Se il MUD viene presentato in ritardo ed entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione applicata è notevolmente minore rispetto alla mancata presentazione
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.