Trasferte dei dipendenti: spese all’estero esenti anche senza pagamenti tracciabili – Per i lavoratori autonomi spese di rappresentanza deducibili solo se tracciabili
Il decreto fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 giugno 2025, nella parte che riguarda le trasferte dei dipendenti, statuisce che i rimborsi delle spese sostenute per trasferte fuori dall’Italia sono sempre esenti anche se non pagate con strumenti di pagamento tracciabile. Il citato decreto fiscale, altresì, rende questa nuova disposizione retroattiva con validità dal 1° gennaio 2025 a modifica delle norme introdotte dalla legge di bilancio 2025.
L’altra novità del decreto fiscale riguarda l’obbligo di tracciabilità di alcune spese sostenute da lavoratori autonomi e imprese ai fini della loro deducibilità. Il citato decreto fiscale precisa, ora, che la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute dagli autonomi è ammessa solo se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento tracciati.
Come noto a seguito dell’intervento della legge 207/2024 (bilancio 2025) è prevista l’esenzione fiscale e contributiva dei rimborsi delle spese sostenute dal dipendente durante la trasferta solo se sostenute con strumenti di pagamento tracciabile (da ultimo nostra notizia del 17 marzo 2025 dal titolo “Obbligo di tracciabilità, dal 2025, delle spese per rimborsi ai dipendenti, lavoratori autonomi e spese di rappresentanza- Utili chiarimenti da linee guida tematica”).
Per necessità è possibile rivolgersi agli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di riferimento.