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Modifiche AIA – TAR Lombardia

di Unindustria Calabria
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Il TAR Lombardia, con ordinanza recente ordinanza, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 TFUE, sospendendo il giudizio in corso, in merito all’interpretazione dell’art. 20, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE, in materia di autorizzazioni relative a modifiche sostanziali degli impianti industriali soggetti a disciplina IPPC (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).

Il TAR ha chiesto se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che osti a una normativa nazionale – in particolare l’art. 29-nonies, comma 1, del d.lgs. 152/2006 – che prevede che, decorso un termine di sessanta giorni dalla comunicazione del gestore relativa a una modifica qualificata come non sostanziale, e in assenza di risposta da parte dell’autorità competente, la modifica possa considerarsi tacitamente autorizzata, anche se in seguito venga accertato che si trattava di una modifica sostanziale.

Il Giudice nazionale ha ricostruito il quadro normativo europeo e interno di riferimento, illustrando la vicenda che ha dato origine al contenzioso (riguardante un impianto industriale per la produzione di ceramica), nonché il contrasto interpretativo sorto attorno alla qualificazione della modifica oggetto di comunicazione e alla valenza del silenzio dell’autorità competente. Alla luce di ciò, ha formulato il seguente quesito pregiudiziale: “Se l’art. 20, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE debba essere interpretato nel senso che esso osti a una disciplina interna (come quella vigente in Italia ai sensi dell’art. 29 nonies, 1° comma, d.lgs. 152/2006) la quale preveda che, a seguito della comunicazione con cui il gestore informa l’autorità competente che intende apportare una modifica alla propria installazione, da lui qualificata non sostanziale, decorso un termine di sessanta giorni, nel silenzio dell’autorità competente, la modifica sia comunque tacitamente autorizzata, anche qualora risultasse in seguito trattarsi di una modifica sostanziale.”

Il procedimento nazionale rimane sospeso in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia

Per chi fosse interessato, l’ordinanza del TAR di cui trattasi può essere richiesta presso gli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di riferimento.

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