44
Riteniamo utile informare che con la recente conversione in legge del decreto legge n. 92/2025 si stabilisce che, per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, tra luglio e dicembre 2025 con utilizzo della cigo, non si applica il limite delle 52 settimane in un biennio mobile (o consecutive) anche per le imprese dei settori edili, lapidei e di scavo, a fronte della causale “Eventi oggettivamente non evitabili” (tra cui le ondate di calore).
Inoltre non si applica il contributo addizionale. Sono finanziati anche l’estensione degli ammortizzatori sociali in agricoltura.
Per ogni informazione e supporti è possibile rivolgersi agli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di riferimento.