Con recente circolare il Ministero del Lavoro ha chiarito ulteriormente che nonostante l’abrogazione del Regio decreto n. 2657/1923 avvenuta con la legge 56/2025, la stessa tabella e le attività ivi esplicitate rimangono comunque in vigore come parametri di legittimità per il ricorso al lavoro intermittente o a chiamata in caso di mancanza di contratto collettivo che disciplini l’ambito di applicazione. Ricordiamo che l’altra tipologia di lavoro a chiamata, che prescinde dalle casistiche, riguarda l’età anagrafica del lavoratore e cioè sotto i 24 anni o sopra i 55 anni.
Per tutti i chiarimenti necessari e supporti per l’attivazione di un contratto a chiamata è possibile rivolgersi agli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di riferimento.