IRES premiale – Tra le condizioni è richiesto anche il requisito dell’incremento occupazionale e non utilizzo della CIGO salvo casi previsti

Dopo 8 mesi dalla sua previsione è diventata operativa la c.d. IRES premiale introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 436-444 della legge n. 207/2024), che si concretizza in una riduzione dell’aliquota IRES di 4 punti percentuali, spettante al ricorrere di determinate condizioni riguardanti la patrimonializzazione delle società, il realizzo di investimenti “rilevanti”, la presenza di un incremento occupazionale, nonché la mancata fruizione di alcuni ammortizzatori sociali.

La misura, come noto, ha carattere temporaneo, essendo stata prevista solo per il 2025, sebbene sia stia pensando di attribuire alla medesima natura strutturale (sperando di reperire le risorse finanziarie a tal fine).

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2025, n. 190 del DM 8 agosto 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2025 n. 190, sono state introdotte le disposizioni attuative della disciplina anche al fine di prevedere le disposizioni di coordinamento con altre norme dell’ordinamento tributario nonché al fine di disciplinare le modalità di riversamento dell’agevolazione nelle ipotesi di decadenza dal beneficio.

L’IRES premiale consiste nella riduzione dell’imposta dal 24% al 20% per le aziende che decidono di non distribuire gli utili prodotti, ma di investirne una parte per la propria crescita. Un premio per le imprese che reinvestono utili e rispettano specifici requisiti di crescita e solidità aziendale.

Possono accedere all’agevolazione:

a) le società di capitali (S.p.A.,S.r.l.,S.a.p.a., Cooperative e Mutue Assicurazioni);

b) gli enti commerciali residenti in Italia (il beneficio si applica solo al reddito derivante da eventuali attività commerciali svolte);

c) stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

L’agevolazione non spetta a società ed enti che:

a) sono in liquidazione ordinaria o assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria;

b) determinano il proprio reddito imponibile sulla base di regimi forfettari (anche parzialmente);

c) hanno applicato il regime di contabilità semplificata nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Le condizioni per avere il beneficio sono:

1) accantonamento degli utili ai fini di fare investimenti;

2) incremento occupazionale;

3) divieto di cassa integrazione in un determinato periodo.

Relativamente all’incremento occupazionale la riduzione dell’aliquota IRES spetta a condizione che nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:

a) il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente, escludendo dal computo della base occupazionale media i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro per dimissioni volontarie, invalidità, pensione per raggiungimento limiti di età.

b) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale, in misura pari ad almeno l’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Si applicano le stesse regole già previste riguardo alla normativa per la maxi deduzione del costo del lavoro.

Relativamente al divieto di cassa integrazione: requisito utile è che l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta nei particolari casi previsti dalla legge (la deroga riguarda situazioni legate ad eventi naturali, intemperie stagionali, situazioni eccezionali).

Per qualsiasi chiarimento relativamente agli incrementi occupazionali ed alla cassa integrazione gli uffici delle Associazioni Territoriali sono a disposizione degli associati.