Parere MIT – L’esonero previsto dal comma 14 dell’art. 117 del Codice non si applica alla garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo
Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 3827 del 19 novembre 2025 ha offerto una lettura puntuale della disposizione dell’art. 117 del Codice in tema di garanzie e possibili riduzioni.
Una stazione appaltante ha chiesto se l’esenzione prevista dal comma 14 dell’art. 117 del Codice – riferita alla garanzia definitiva per operatori economici di comprovata solidità o per particolari tipologie di beni – possa estendersi anche alla cauzione da costituire ai sensi del comma 9 per ottenere il pagamento della rata di saldo. Il dubbio nasceva dal fatto che, in entrambi i casi, si tratta pur sempre di garanzie riconducibili al medesimo articolo e alla medesima logica di tutela della stazione appaltante.
Secondo il MIT, l’esonero del comma 14 non può essere applicato alla garanzia prevista dal comma 9 per il pagamento della rata di saldo.
Una conclusione che deriva dall’analisi congiunta della funzione delle due garanzie:
- la garanzia definitiva ha un carattere ampio e generale, tutela la stazione appaltante lungo tutto l’arco dell’esecuzione e copre l’intero spettro delle obbligazioni contrattuali;
- la garanzia a saldo, invece, opera solo nella fase che si apre con il collaudo provvisorio e si chiude con l’acquisizione della definitività, ed è commisurata non al valore dell’appalto ma all’importo della sola rata finale.
Questa distinzione di funzione e struttura porta il MIT a escludere qualsiasi estensione dell’esonero.
In termini pratici:
- la garanzia per la rata di saldo va sempre richiesta, senza eccezioni;
- non rileva la comprovata solidità dell’operatore, elemento che incide solo sulla garanzia definitiva;
- la stazione appaltante non può motivare un eventuale esonero, perché manca un fondamento normativo che lo consenta;
- l’obbligo di garanzia resta un presidio essenziale nella fase post-collaudo, destinato a coprire il rischio di vizi o difetti che potrebbero emergere prima dell’acquisizione della definitività del collaudo o della verifica di conformità.
Per maggiori approfondimenti e necessità di chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.