Attestazione di congruità per imprese non edili – Interpello Ministero del Lavoro – Chiarimenti
Il Ministero del Lavoro ha fornito riscontro alla richiesta di chiarimenti, avanzata dalla CNCE, in merito alla risposta ad un interpello avente a oggetto il “Rilascio del DURC di congruità alle imprese non rientranti nel comparto edile”.
Con tale interpello, il Ministero del Lavoro, ha riepilogato la normativa in materia e ha individuato le ipotesi in cui sorge l’obbligo di iscrizione dell’impresa affidataria alla Cassa Edile/Edilcassa e/o l’obbligo di richiedere il rilascio dell’attestazione di congruità.
Il Dicastero ha chiarito, tra l’altro, che “… le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile hanno sia l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell’ambito del cantiere, sia quello di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa. Invece, per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa”.
La CNCE è intervenuta prontamente per richiedere al Ministero di fornire alcune precisazioni, in particolare, su tale ultimo passaggio (“Invece, per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa”).
Il Ministero, ha chiarito, in primo luogo che “la locuzione “in concreto” va intesa con riguardo allo specifico cantiere (e, dunque, alla prestazione effettivamente resa in quel contesto), quale parametro operativo in cui misurare la “prevalenza” delle attività svolte”. Ciò in coerenza con l’impianto del D.M. n. 143/2021 che collega la verifica della congruità allo specifico intervento realizzato e, quindi, alle lavorazioni edili effettivamente riferibili al singolo cantiere. Ha, inoltre, precisato che “la “prevalenza” non può essere apprezzata in astratto (es. su oggetto sociale o codice ATECO), ma in relazione alle lavorazioni concretamente eseguite nel cantiere, alla loro incidenza e alla riconducibilità delle stesse al perimetro “edile” definito dalla disciplina vigente”.
In merito, poi, alle ipotesi in cui non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa il Dicastero ha confermato che “per le imprese affidatarie che, nello specifico cantiere, svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile, l’assetto delineato nella risposta a interpello resta il seguente:
a) permane l’obbligo di richiedere il DURC di congruità con riferimento ai lavori edili eventualmente realizzati nel cantiere (nei casi in cui la verifica sia dovuta);
b) non sussiste, per ciò solo, l’obbligo di iscrizione dell’impresa affidataria non edile ad una Cassa Edile/Edilcassa”.
Il Dicastero ha, poi, confermato che l’assenza dell’obbligo di iscrizione risulta coerente, in particolare, nelle seguenti ipotesi rappresentate dalla CNCE:
a) Lavori edili affidati in subappalto/avvalimento a imprese edili
Qualora i lavori edili ricompresi nell’appalto siano eseguiti da imprese edili che impiegano propri operai già iscritti ad una Cassa Edile/Edilcassa, le finalità di tutela (emersione del lavoro regolare, corretto inquadramento contrattuale, presidio salute e sicurezza) risultano già presidiate dall’impresa esecutrice edile. In tale scenario, non si ravvisa la necessità di un obbligo di iscrizione “duplicato” in capo all’affidataria non edile.
b) Lavori edili svolti direttamente dall’affidataria non edile: distinzione tra lavorazioni accessorie e lavorazioni edili “piene”
Se l’impresa affidataria non edile esegue direttamente lavorazioni riconducibili al settore edile nel cantiere, occorre distinguere:
– lavorazioni edili “piene” (non meramente accessorie): resta fermo l’obbligo di richiedere la congruità (nei casi in cui la verifica è dovuta) e l’esigenza di garantire un inquadramento contrattuale e tutele coerenti con la prestazione resa, in linea con la definizione di attività edili rilevante ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 143/2021;
– lavorazioni di piccola entità e accessorie nell’ambito di appalti a prevalenza non edile: in coerenza con indicazioni tecnico-operative diffuse in ambito CNCE (richiamate anche da documentazione di sistema), tali lavorazioni possono non essere considerate ai fini della verifica di congruità, purché si tratti effettivamente di interventi accessori, di limitata consistenza e non incidenti su parti strutturali (es. “piccole tracce” per posa impiantistica in civili abitazioni, con esclusione delle componenti strutturali).
In conclusione, il Dicastero ha chiarito che, qualora l’impresa affidataria non edile debba procedere alla richiesta dell’attestazione di congruità, potrà effettuare la denuncia di nuovo lavoro tramite l’applicativo CNCE_Edilconnect, precisando che tale adempimento non equivale a obbligo di iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa. Ha, infine, ricordato che l’impresa dovrà inoltre comunicare le informazioni necessarie (valore complessivo dell’opera, valore delle lavorazioni edili, imprese esecutrici/subappaltatrici), in linea con quanto previsto dal D.M. n. 143/2021.
Per ogni chiarimenti ed indicazioni è possibile rivolgersi agli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di riferimento.