Collocamento obbligatorio – L’eventuale Prospetto entro il 31 gennaio 2026 – Importanti novità relative alle convenzioni con il Terzo settore (esternalizzazione delle assunzioni)
Entro il 31 gennaio 2026, come noto, i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti devono trasmettere telematicamente il prospetto informativo sul collocamento obbligatorio se, al 31 dicembre 2025, si sono verificate variazioni nell’organico tali da modificare l’obbligo di assunzione o la quota di riserva previste per le varie soglie occupazionali.
Le principali novità introdotte dal recente quadro normativo (D.L. 159/2025 e successiva conversione in legge n. 198/2025, noto come “Decreto Sicurezza sul Lavoro”) riguardano il potenziamento delle convenzioni per l’inserimento lavorativo dei disabili:
– Ampliamento dei soggetti partner: oltre alle cooperative sociali, le convenzioni (ex art. 14 D.Lgs. 276/2003 e art. 12-bis L. 68/99) possono ora essere stipulate anche con enti del Terzo settore non commerciali e società benefit.
– Innalzamento della quota di riserva: per le convenzioni di inserimento lavorativo, la percentuale massima della quota di riserva copribile tramite questa modalità sale dal precedente 10% fino al 60%.
– Gestione delle assunzioni: le convenzioni consentono ai datori di lavoro di adempiere agli obblighi di legge esternalizzando l’inserimento lavorativo a tali soggetti, che si impegnano ad assumere le persone con disabilità per l’esecuzione di commesse di lavoro affidate dall’impresa stessa.
I datori di lavoro che intendono avvalersi di queste nuove soglie o partner per regolarizzare la propria posizione devono indicare correttamente tali strumenti nel prospetto da inviare entro fine gennaio 2026.
In base alla normativa vigente (Legge 68/99 e successive modifiche, tra cui il DL 159/2025 conv. L. 198/2025), le convenzioni con il terzo settore (ex art. 14 D.Lgs 276/2003 e art. 12-bis L. 68/99) possono essere stipulate anche in corso d’anno, non essendo strettamente vincolate alla sola indicazione nel prospetto informativo inviato entro il 31 gennaio. Se l’azienda si trova a dover coprire nuove quote di riserva (perchè magari dopo il 31 gennaio ci sono modifiche occupazionali) o decide di modificare la modalità di copertura (passando ad esempio dall’assunzione diretta alla convenzione), può stipulare convenzioni di inserimento lavorativo con il Terzo Settore anche se non aveva indicato tale opzione nel prospetto inviato a gennaio. Dovrà comunque informare i servizi competenti tramite le procedure di variazione
Per supporti nelle convenzioni, contatti con Enti Terzo settore e relativi rapporti con gli uffici del collocamento obbligatorio competenti sono a disposizione gli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di riferimento.