Legge di Bilancio: cosa cambia in materia ambientale
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2025 la legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” (c.d. Legge di Bilancio).
Tra le misure introdotte, il provvedimento contiene anche disposizioni di carattere ambientale, con particolare riferimento alla disciplina delle Terre e rocce da scavo, al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e ai PFAS (sostanze perfluoroalchiliche).
Nel dettaglio, l’art. 1, comma 829, modifica l’art. 48 del D.L. 13/2023 (convertito dalla legge 41/2023), estendendo l’ambito di applicazione del nuovo regolamento di semplificazione della gestione delle terre e delle rocce da scavo anche:
– ai residui di lavorazione di materiali lapidei,
– alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto,
– ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d’acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera.
Tale previsione consente di superare alcuni dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato dell’ambito del parere interlocutorio reso lo scorso aprile (n. 327/2025) sul nuovo schema di regolamento sulle terre e rocce da scavo, destinato a modificare la disciplina attualmente in vigore in materia (DPR 120/2017).
Con riferimento al RENTRI, la Legge di Bilancio interviene per restringere la platea di soggetti obbligati all’iscrizione. In particolare, l’art. 1, comma 789, modifica l’art. 188-bis, comma 3-bis, del D.lgs. 152/2006, eliminando dall’elenco dei soggetti obbligati i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti ed escludendo espressamente l’obbligo di iscrizione per:
– i consorzi e i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva;
– i produttori di rifiuti esonerati dalla tenuta del Registro C/S a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 5, D.lgs. 152/2006:
a) gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 codice civile, con un volume di affari annuo non superiore ad euro ottomila;
b) le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’art. 212, comma 8;
c) per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti (già comunque precedentemente esclusi dall’ obbligo di iscrizione);
– i produttori di rifiuti che adempiono agli obblighi ambientali attraverso la conservazione del FIR o del documento di conferimento al circuito organizzato di raccolta (art. 190, comma 6, D.lgs. 152/2006):
a) imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
b) i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01 (servizi di salone da barbiere e parrucchiere), 92.02.02 (Servizi degli istituti di bellezza), 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure), 96.09.02 (Attività di tatuaggio e piercing) che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03* relativi ad aghi, siringhe ed oggetti taglienti usati;
c) i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa;
– gli operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove già iscritti, dovranno presentare, tramite l’area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione. In assenza di cancellazione verranno ritenuti iscritti al RENTRI in modalità volontaria. Si ricorda infine che i produttori iniziali di rifiuti non obbligati ad iscriversi al RENTRI sono tenuti a registrarsi all’Area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” per produrre, vidimare e gestire il FIR in formato cartaceo conforme al nuovo modello a decorrere dal 13 febbraio 2025. Questi soggetti anche dal 13.02.2026 continueranno con le medesime modalità.
Infine, per quanto riguarda i PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) la Legge di Bilancio rinvia di sei mesi l’applicazione del limite sulla “somma di PFAS” previsto per la qualità delle acque destinate al consumo umano (art. 24 del D.lgs. 18/2023). Inoltre, fino alla scadenza di tale termine, alcune specifiche sostanze non saranno considerate nel calcolo del limite, rendendo così più graduale l’entrata in vigore delle nuove regole.
Per ogni informazione utile è possibile rivolgersi agli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di riferimento.