Informiamo le aziende associate che, con due distinti provvedimenti del 30 gennaio 2026, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera ai nuovi modelli di comunicazione e comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, per la fruizione di benefici fiscali per gli investimenti nella Zona economica speciale (Zes unica) e nelle Zone logistiche semplificate (Zls). Il legislatore, infatti, con l’ultima legge di Bilancio ha rafforzato il sistema degli incentivi fiscali destinati alle aree svantaggiate del Paese, prorogando e ampliando i crediti d’imposta per gli investimenti nella Zes unica e nelle Zls (articolo 1, commi da 438 a 452, legge n. 199/2025).
La legge di bilancio 2026, quindi, ha esteso agli anni 2026, 2027 e 2028, il credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale unica, anche per le zone assistite delle regioni Marche e Umbria. Il limite complessivo di spesa è fissato in 2.300 milioni di euro per il 2026, mille milioni di euro per il 2027 e 750 milioni di euro per il 2028.
Inoltre, alle imprese che hanno validamente presentato all’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa richiesta per l’accesso al beneficio spetta un contributo “aggiuntivo”, sotto forma di credito d’imposta, pari al 14,6189% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la predetta comunicazione, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta Transizione 5.0 (articolo 38 del Dl n. 19/2024) con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa.
Anche il credito d’imposta per le imprese delle Zone logistiche semplificate (Zls) è stato esteso agli anni 2026, 2027 e 2028.
La comunicazione iniziale
La comunicazione iniziale serve a indicare le spese sostenute dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e quelle che si prevede di sostenere entro il 31 dicembre. Le finestre temporali sono identiche per Zes unica e Zls:
31 marzo – 30 maggio 2026 per gli investimenti del 2026
31 marzo – 30 maggio 2027 per gli investimenti del 2027
31 marzo – 30 maggio 2028 per gli investimenti del 2028.
La trasmissione va effettuata esclusivamente in via telematica tramite il software messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, la quale entro cinque giorni dall’invio rilascia una ricevuta di presa in carico o di scarto. È possibile sostituire la comunicazione entro la stessa finestra temporale; quelle inviate oltre i termini vengono scartate.
La comunicazione è scartata anche quando l’impresa non ha una partita Iva attiva o quando i dati della struttura produttiva non coincidono con quelli registrati presso l’Agenzia.
La comunicazione integrativa
La comunicazione integrativa è obbligatoria e deve attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Per la Zls, devono essere indicati anche gli acconti versati e fatturati dall’8 maggio 2024 (o dalla data del Dpcm istitutivo o modificativo della Zls) e le spese relative a investimenti pluriennali avviati dal 2024.
Le scadenze per l’invio della comunicazione integrativa sono:
3 gennaio – 17 gennaio 2027 per gli investimenti del 2026
3 gennaio – 17 gennaio 2028 per gli investimenti del 2027
3 gennaio – 17 gennaio 2029 per gli investimenti del 2028.
Se la scadenza cade in un giorno festivo o di sabato, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo.
La trasmissione è esclusivamente telematica. E’ considerata tempestiva anche se scartata nei termini, purché ritrasmessa entro cinque giorni solari. Durante la finestra temporale è possibile sostituire o annullare la comunicazione; l’annullamento comporta la decadenza dal beneficio.
La comunicazione integrativa può essere scartata, tra l’altro, se:
- i dati non coincidono con quelli della comunicazione iniziale
- le fatture elettroniche indicate non corrispondono ai dati presenti nelle banche dati
- non è compilato il quadro C nei casi in cui sono previsti i controlli antimafia.
Come si utilizzano i crediti d’imposta
L’utilizzo del credito d’imposta è possibile solo dopo:
- la pubblicazione del provvedimento che conferma l’ammontare spettante
- il rilascio della seconda ricevuta dell’Agenzia, che autorizza l’utilizzo del credito.
Per gli investimenti non documentabili tramite fattura elettronica o acquisiti tramite leasing, l’utilizzo è subordinato alla verifica della certificazione trasmessa tramite il servizio “Consegna documenti e istanze”.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dalla legge; mentre il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia; se l’importo utilizzato è superiore al credito disponibile, il modello viene scartato.
Infine, se il credito supera i 150 mila euro, o se la somma dei crediti Zes/Zls degli anni precedenti porta a superare tale soglia, si applicano le verifiche previste dalla normativa antimafia.
Per maggiori informazioni potete contattare la vostra Associazione territoriale di riferimento.
