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Legge di Bilancio 2026 – TFR al Fondo di tesoreria – Istruzioni operative INPS – Disponibile nota esplicativa a supporto

di Unindustria Calabria
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Con recentissima circolare l’INPS ha fornito le prime indicazioni operative relative alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2026 alla disciplina del versamento del TFR maturando al Fondo di Tesoreria INPS.

Ricordiamo che la Legge di Bilancio ha ampliato la platea dei datori di lavoro tenuti a versare al Fondo di Tesoreria, gestito dall’INPS per conto dello Stato, l’accantonamento del TFR maturando non destinato dal lavoratore ad una forma pensionistica complementare ed è stato introdotto un meccanismo di automatica adesione al fondo salvo espressa rinuncia entro 60 giorni dalla prima assunzione.

In via preliminare, si ricorda la disciplina vigente finora, ai sensi dell’art. 1 comma 756 della legge n. 296/2006 (e del DM 30 gennaio 2007): con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, sono tenuti al suddetto versamento i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. Per i datori già in attività al 31 dicembre 2006, tale limite dimensionale è stato calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006; per i datori che iniziano l’attività successivamente al 31 dicembre 2006, si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività. Il comma 203 della legge di bilancio 2026 va a integrare tale disposizione, stabilendo che: con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al suddetto versamento anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la predetta soglia dimensionale di 50 addetti, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 2026-2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a 60 addetti alle proprie dipendenze; con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, l’obbligo di versamento si estenderà ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze almeno 40 addetti o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di 40 addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato. Si ricorda infine che, per espressa previsione del citato comma 756, al versamento al Fondo di Tesoreria si applicano le disposizioni in materia di versamento, accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori.

Presso gli uffici delle vostre Associazioni territoriali di riferimento, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, è disponibile una nota esplicativa contenente utili chiarimenti di supporto, su quanto sopra, su aspetti importanti quali:

1) Determinazioni requisiti dimensionali;

2) Ambito di applicazione e requisiti soggettivi;

3) Calcolo della quota mensile da versare al fondo di tesoreria;

4) Modalità e termini di versamento del contributo di finanziamento al fondo di tesoreria;

5) Misure compensative;

6) Istruzioni operative;

7) Periodi pregressi.

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