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Decreto legge Maltempo: misure urgenti per i datori di lavoro (Calabria, Sardegna, Sicilia) per emergenza eventi metereologici

di Unindustria Calabria
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In questi giorni è stato emanato il cosiddetto “Decreto Maltempo” allo scopo di fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato anche la regione Calabria.

Si ripropone di seguito un riepilogo dei punti più rilevanti trattati dalla misura in questione.

Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari:

  • Disposta la sospensione dei termini dei versamenti tributari, degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l’assicurazione obbligatoria e dei versamenti dovuti come ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati in scadenza nel periodo che va dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026.
  • Sospesi i termini degli adempimenti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale relativi ai rapporti di lavoro verso le amministrazioni pubbliche.
  • Esclusi i rimborsi di quanto già versato, mentre è stabilito che i versamenti e gli adempimenti sospesi in questione verranno riscossi o effettuati successivamente, in unica soluzione entro il 10 ottobre 2026.

La misura in analisi si riferisce ai soggetti con residenza o sede legale o sede operativa nei territori colpiti da maltempo e che risultino danneggiati e sgomberati per inagibilità in seguito a provvedimenti adottati entro febbraio, o danneggiati e per i quali, ad oggi, sia stato disposto lo sgombero in esecuzione di provvedimenti adottati a seguito di una verifica di agibilità.

Disposizioni in materia di Ammortizzatori Sociali:

  • Introdotta una forma specifica di integrazione al reddito, analogamente a quanto disposto dalla disciplina per la Cassa Integrazione Guadagni, a favore di lavoratori subordinati del settore privato che risiedevano o lavoravano presso un’impresa nei territori colpiti da maltempo e che sono stati impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa o impossibilitati a recarsi al lavoro.
  • L’impossibilità dovrà discendere da un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento meteorologico in questione ed essersi manifestata a far data dal 18 gennaio 2026.
  • Per i lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa sarà possibile l’integrazione al reddito per un massimo di novanta giornate, mentre per i lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro sarà possibile l’integrazione al reddito fino ad un massimo di quindici giornate lavorative mancate.
  • Le integrazioni così disciplinate sono però incompatibili con i trattamenti inerenti alla cassa integrazione già in corso, mentre i periodi di concessione non andranno ad intaccare le durate massime complessive previste per la stessa. Nei casi in questione non sono previsti inoltre obblighi di consultazione sindacale né limiti temporali per la presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro.

La misura di integrazione al reddito così come disposta è comunque soggetta ad un limite di spesa fissato a 37,6 milioni di euro per l’anno 2026.

Gli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di riferimento sono a disposizione per ogni necessità e supporto.

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