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RENTRI e conversione in legge del decreto milleproroghe: differimenti di adempimenti – Gli altri differimenti su geolocalizzazione mezzi trasporto, acque reflue agricole, impianti cemento

di Unindustria Calabria
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Dal 1° marzo 2026 è entrata in vigore la legge 27 febbraio 2026 n. 26 (su Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026 di conversione in legge del decreto legge 31.12.2025 n. 200 (cosiddetto decreto milleproroghe).

Di seguito ricordiamo le principali misure di interesse in campo ambientale:

  • la proroga al 15 settembre 2026 della possibilità, per i soggetti tenuti all’iscrizione al sistema RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti), di continuare a emettere il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato cartaceo vidimato digitalmente (art. 13, comma 5-bis) invece di quello totalmente digitale. Conseguentemente, le sanzioni previste per la mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI si applicheranno a decorrere dalla medesima data (art. 13, comma 5-septies). Si apre, così, un periodo transitorio, di doppio binario, dal 13 febbraio 2026 al 15-settembre 2026, nel quale gli operatori, tenuti all’iscrizione al RENTRI, potranno scegliere se adottare sin da subito il Fir digitale oppure continuare ad utilizzare il formato cartaceo vidimato digitalmente;
  • l’abrogazione della disposizione, rimasta finora inattuata, che demandava a un apposito DM l’aumento da 60 a 120 giorni del termine per l’iscrizione al RENTRI previsto per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, nonché per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (art. 5, comma 5-octies);
  • il differimento, al 30 giugno 2026, del termine a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi diventa requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali (ANGA). Viene, inoltre, demandato all’ANGA il compito di definire, con proprie deliberazioni ed entro la suddetta data, i tempi e le modalità che i trasportatori di rifiuti pericolosi devono seguire per l’installazione di suddetti sistemi (art. 13, comma 5-quinquies e 5-sexies).
  • il differimento dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 del termine fino al quale può essere autorizzato il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data del 15 aprile 2023 (art. 13, comma 1-bis). Parallelamente, si dispone l’abrogazione del Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue attualmente vigente (DM 12 giugno 2003, n. 185), a decorrere dall’entrata in vigore del DPR ex art. 99 del D.lgs. 152/2006 sui criteri, modalità e condizioni per il riutilizzo delle acque reflue (art. 13, comma 1-ter);
  • il differimento al 31.12.2026 dell’efficacia della norma transitoria secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero da rifiuti “R1” con limitati quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all’anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente a quantitativi effettivamente avviati a recupero.

Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi agli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di riferimento.

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